L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella seduta del Consiglio del 19 aprile 2000;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   relativo  al  "Regolamento  di  attuazione  di  direttive
comunitarie";
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 febbraio 1997, recante tariffe
telefoniche nazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 febbraio 1997, recante tariffe
telefoniche internazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, relativo al
"Regolamento  di  servizio  concernente  le  norme e le condizioni di
abbonamento al servizio telefonico";
  Vista  la  propria  delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante
"Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";
  Vista  la  proposta  di  variazione  delle  condizioni  di  offerta
presentata  da Telecom Italia all'Autorita' in data 20 gennaio 2000 e
successiva integrazione del 29 febbraio 2000;
  Visti gli atti del procedimento;
  Sentita la societa' Telecom Italia;
  Udita  la  relazione del commissario dott.ssa Maria Paola Manacorda
al  Consiglio  nella  seduta  del  19 aprile  2000, relatore ai sensi
dell'art.  32  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  Considerato  che  la  proposta  di  variazione  delle condizioni di
offerta  di servizi di telefonia formulata da Telecom Italia riguarda
in  un  caso  la  cessazione  di  alcuni  servizi,  in  altro caso la
variazione   delle   condizioni   economiche  di  altri  servizi.  In
particolare  Telecom  Italia richiede la cessazione del servizio Rete
fonia  dati  e  del  servizio di comunicazione personale per traffico
internazionale  tramite operatore, ovvero del particolare servizio "a
persona  specifica"  nell'ambito  del  servizio  piu'  generale delle
telecomunicazioni   internazionali  tramite  operatore.  La  societa'
richiede,  inoltre,  di  variare  le attuali condizioni economiche di
offerta  delle  comunicazioni  nazionali con prenotazione e di alcune
prestazioni  relative  al  servizio  di  riattivazione  impianto,  ai
servizi  di  avviso  di comunicazione e al servizio di documentazione
del traffico;
  Considerato che le tipologie di servizi di cui si richiede modifica
delle   condizioni   di  offerta  sono  sottoposte  all'attivita'  di
vigilanza  dell'Autorita', che vigila sul rispetto degli obblighi che
ricadono  sull'operatore  notificato  come  avente notevole forza sul
mercato delle reti e dei servizi di telefonia fissa;
  Considerato  che  le  condizioni  economiche  per l'accesso e l'uso
della   rete   telefonica   pubblica   fissa   e  per  i  servizi  di
telecomunicazioni   sulla   suddetta  rete  osservano,  nel  caso  di
operatori   con   una  notevole  forza  di  mercato,  i  principi  di
trasparenza, obiettivita' e orientamento al costo;
  Considerato che lo sviluppo delle soluzioni tecniche, i cambiamenti
delle  strutture di costo e organizzative dell'operatore notificato e
l'evoluzione  delle richieste della domanda sono tali da giustificare
modificazioni delle caratteristiche di offerta;
  Considerato  che  le  variazioni delle condizioni di offerta devono
tenere  conto  di  una maggiore trasparenza nelle caratteristiche dei
servizi  offerti  ai  consumatori e di una maggiore omogeneita' nelle
condizioni   offerte   per   servizi  comparabili  sotto  il  profilo
tecnico-economico;
  Considerato  che  le  relazioni  tra  l'operatore  di  offerta e la
clientela   devono   essere  trasparenti  e  consentire  una maggiore
interazione  tra  il  consumatore e le soluzioni offerte dal mercato,
sia  attraverso  una  migliore  informazione,  sia  nel  rispetto del
regolamento  di servizio che disciplina i rapporti tra Telecom Italia
e la clientela;
  Considerato che l'offerta da parte di Telecom Italia deve garantire
una maggiore  efficienza  dell'operatore,  ma  al  tempo  stesso deve
avvenire  nel  rispetto  delle  diverse categorie di consumatori, con
particolare  riferimento  ai  modelli  di  consumo e ai comportamenti
della domanda;
  Ritenuto  che, con riferimento al servizio di Rete fonia dati, sono
presenti  sul  mercato  soluzioni piu' efficienti di offerta e che la
clientela  e'  oramai fatta trasmigrare verso l'utilizzo di soluzioni
differenti di rete (PSTN e ISDN);
  Ritenuto   che,  con  riferimento  al  servizio  di  "Comunicazione
personale  per traffico internazionale tramite operatore", ovvero del
servizio  noto  all'utenza  come  "servizio  di  chiamata  a  persona
specifica", il servizio appare in graduale sostituzione con diverse e
piu'  efficienti soluzioni di mercato e che tale servizio rappresenta
ad   oggi   una   quota  marginale  del  servizio  piu'  generale  di
comunicazioni internazionali tramite operatore;
  Ritenuto   che,   con  riferimento  al  servizio  di  comunicazioni
nazionali  tramite operatore, la ristrutturazione delle condizioni di
offerta (urbane, distrettuali, interdistrettuali fino a 30 km e oltre
i  30  km)  consente  di  riallineare la struttura dei prezzi di tali
servizi con quella dei corrispondenti servizi telefonici;
  Ritenuto  altresi'  che,  con  riferimento  agli  stessi servizi di
comunicazioni nazionali con prenotazione, la rimodulazione dei prezzi
consente  un  generale  orientamento ai costi del servizio e risponda
all'evoluzione del mercato;
  Ritenuto che, con riferimento alle prestazioni inerenti il servizio
di  avviso  e  di recapito, la variazione delle condizioni economiche
risponde  all'esigenza  dell'orientamento  al  costo  dell'operatore,
anche tenendo conto del basso livello di utilizzo di tali prestazioni
da parte della clientela;
  Ritenuto  che il passaggio automatico dalla condizione di offerta a
pagamento  alla gratuita' del servizio di documentazione del traffico
internazionale  e interdistrettuale per la clientela gia' abbonata al
servizio  risponde  alle  esigenze  della  clientela  e  consente una
migliore  trasparenza  e  omogeneita'  dei servizi offerti, alla luce
della   disponibilita'  della  fornitura  gratuita  del  servizio  di
documentazione delle comunicazioni fatturate per tutti i clienti;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Cessazione   del   servizio   Rete  fonia  dati  e  del  servizio  di
comunicazione   personale   per   traffico   internazionale   tramite
                             operatore.

  1. L'Autorita' dispone la cessazione operativa del servizio di Rete
fonia   dati   a   partire   dall'entrata   in  vigore  del  seguente
provvedimento.  Dalla  medesima  data  sono  abrogati  l'art. 20 e la
tabella  I  del  decreto  ministeriale  28 febbraio 1997 citato nelle
premesse.
  2. L'Autorita'  dispone  la  cessazione operativa e commerciale del
servizio   di   "chiamata  a  persona  specifica"  nell'ambito  delle
comunicazioni  internazionali  tramite  operatore.  E' abrogato a tal
fine  il  contenuto  della nota 5 alla tabella D della delibera 85/99
dell'Autorita' nella parte relativa alle comunicazioni personali.
  Telecom  Italia  e'  tenuta  a  comunicare  alla  proprie divisioni
commerciali  e  alla  clientela  la  cessazione  del servizio. La non
disponibilita' commerciale del servizio alla clientela e' operativa a
decorrere   dal  quindicesimo  giorno  dalla  notifica  del  seguente
provvedimento.