L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 21 aprile 2000;
  Premesso  che  rispetto  ai  valori  definiti  nella  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  24  febbraio  2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito:
deliberazione  n.  40/00),  gli  indici  dei prezzi di riferimento It
relativo  al gas naturale e Jt relativo ai gas di petrolio liquefatti
e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre  1993,  n.  16/1993,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30
aprile  1999  (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e
integrata  dall'Autorita'  con  le  deliberazioni  dell'Autorita'  25
ottobre  1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 28
dicembre 1999 e con deliberazione n. 40/00 richiamata in premessa;
                              Delibera:
                               Art. 1.
            Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

  1.1  Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane
di  cui  all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate
di  27,0  L/mc  per  forniture  di gas naturale con potere calorifico
superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc.
  1.2  Nei  casi  in cui il potere calorifico superiore effettivo del
gas  naturale  si  discosti  dal  valore di riferimento, pari a 9.200
kcal/mc  standard,  di  oltre  il 5% e nei casi previsti dall'art. 2,
comma 2.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  22 aprile  1999,  n. 52/99, gli esercenti del servizio di
distribuzione  del  gas  naturale a mezzo di reti urbane calcolano la
variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito
al  precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo
del  gas  distribuito,  espresso  in kcal/mc standard, e dividendo il
risultato per 9.200 kcal/mc standard.