LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
  Vista   la   propria  delibera  n.  11768  del  23  dicembre  1998,
concernente   il   regolamento   di  attuazione  dei  citati  decreti
legislativi  24 febbraio  1998,  n.  58  e 24 giugno 1998, n. 213, in
materia di mercati;
  Ritenuta  l'opportunita'  di modificare e integrare le disposizioni
del citato regolamento;
  Considerato,  in  particolare, che le negoziazioni eseguite o fatte
eseguire   dagli  intermediari  autorizzati  nei  sistemi  di  scambi
organizzati  previsti dall'art. 78 del suindicato decreto legislativo
24 febbraio  1998,  n. 58, si svolgono in condizioni di trasparenza e
di  tutela  degli investitori equivalenti a quelle in cui si svolgono
le   negoziazioni   eseguite  o  fatte  eseguire  dagli  intermediari
autorizzati   fuori   dell'orario   di   funzionamento   dei  mercati
regolamentati  italiani,  nonche'  dei relativi comparti, rispetto ai
quali e' prevista la determinazione del prezzo ufficiale;
  Ritenuta  la  necessita',  nel  caso  di contemporanea negoziazione
degli  stessi  strumenti  finanziari  nei mercati regolamentati e nei
sistemi  di  scambi  organizzati, di non pregiudicare la competizione
tra  i  mercati  regolamentati  e  i  sistemi  di scambi organizzati,
qualora  le  rispettive  regole  di formazione dei prezzi determinino
effetti  equivalenti sul piano della trasparenza e della tutela degli
investitori;
  Considerata,    pertanto,   l'opportunita'   di   consentire   agli
intermediari  autorizzati di eseguire o fare eseguire le negoziazioni
nei   sistemi   di   scambi   organizzati,   fuori   dell'orario   di
contrattazione  nel  quale i prezzi dei contratti non concorrono alla
determinazione   del   prezzo   ufficiale,  anche  in  assenza  delle
condizioni  indicate  dall'art.  8,  commi 1, 2 e 3, della suindicata
delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998;
  Considerata,  inoltre,  l'opportunita'  che a partire dal 1o giugno
2000  gli  elementi informativi previsti dall'art. 12, comma 1, della
suindicata  delibera  n. 11768 del 23 dicembre 1998, riguardanti ogni
singola  negoziazione  diversa  dai  blocchi  di strumenti finanziari
ammessi  alla  negoziazione  in un mercato regolamentato eseguita nei
sistemi   di   scambi  organizzati  fuori  dell'orario  ufficiale  di
negoziazione, siano messi tempestivamente a disposizione del mercato;
  Considerate  le osservazioni formulate dagli enti e dagli organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
  Preso  atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia con nota n.
107002 del 20 aprile 2000, per le materie anche di sua competenza;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  I.   Il   regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, e del decreto legislativo 24
giugno  1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n.
11768 del 23 dicembre 1998, e' modificato e integrato come segue:
    l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 4.
                           Capitale minimo
  1.  Il  capitale  minimo  delle  societa' di gestione e' fissato in
cinque milioni di euro".
  L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 5.
                  Attivita' connesse e strumentali
  1.  Le  societa' di gestione possono svolgere le seguenti attivita'
connesse  e  strumentali  a  quelle  di organizzazione e gestione dei
mercati:
    a) predisposizione,  gestione, manutenzione e commercializzazione
di  software,  hardware  e  reti  telematiche  relativi  a sistemi di
contrattazione, trasmissione di ordini e dati;
    b) elaborazione,  distribuzione  e  commercializzazione  di  dati
concernenti  gli  strumenti  finanziari negoziati nei mercati da esse
gestiti e di dati relativi ai mercati;
    c)  istituzione  e  gestione  di sistemi di riscontro e rettifica
delle  operazioni  aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio
dei  relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle
operazioni di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico;
    d) promozione  dell'immagine  del  mercato  anche  attraverso  la
diffusione  di  informazioni  concernenti  il  mercato  stesso  e  le
societa'  emittenti  e ogni altra attivita' finalizzata allo sviluppo
del mercato;
    e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni
effettuate  nei  mercati anche attraverso la costituzione di fondi di
garanzia  in  conformita'  a  quanto  previsto dall'art. 68 del testo
unico e dalle relative disposizioni di attuazione;
    f)  istituzione  e  gestione di sistemi di scambi organizzati, in
conformita'  a  quanto  previsto dall'art. 78 del testo unico e dalle
relative disposizioni di attuazione;
    g) istituzione   e   gestione  di  scambi  organizzati  di  fondi
interbancari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 79 del testo
unico e dalle relative disposizioni di attuazione.
  2.  Le  societa'  di  gestione  possono  assumere partecipazioni in
societa'  che  svolgono in via esclusiva o principale le attivita' di
cui  al  comma  1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella
societa'  di  cui  all'art.  69,  comma  1,  del  testo unico e negli
organismi di cui all'art. 70 del testo unico, in societa' di gestione
accentrata di cui all'art. 80 del testo unico, nonche' in societa' di
gestione  di  mercati anche diversi da quelli previsti dagli articoli
63, comma 2, e 67, commi 1 e 2, del testo unico".
  Il comma 1 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
    "1. Nel presente capo l'espressione:
    a) "intermediari  autorizzati"  indica  gli  agenti di cambio, le
imprese  di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia
i servizi di:
      negoziazione,  per conto proprio o per conto terzi di strumenti
finanziari;
      ricezione  e trasmissione di ordini nonche' mediazione relativi
a strumenti finanziari;
      gestione  su base individuale di portafogli di investimento per
conto terzi;
    b) "strumenti   finanziari"   indica   gli  strumenti  finanziari
indicati  all'art.  1,  comma 2, del testo unico trattati nei mercati
regolamentati italiani;
    c) "mercati regolamentati" indica:
      la borsa valori;
      il mercato ristretto;
      gli  altri  mercati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63,
comma 2, del testo unico e nella sezione speciale dello stesso elenco
prevista dall'art. 67, comma 1, del testo unico;
    d) "blocco"  indica  un  ordine avente ad oggetto un quantitativo
di:
      1)  obbligazioni,  titoli  di Stato o altri titoli di debito il
cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro;
      2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio
il cui controvalore sia non inferiore a:
        150  mila  euro,  nel caso in cui il controvalore giornaliero
medio  degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli
stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore
a 1,5 milioni di euro;
        250  mila  euro,  nel caso in cui il controvalore giornaliero
medio  degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli
stessi  strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso
tra 1,5 e 3 milioni di euro;
        500  mila  euro,  nel caso in cui il controvalore giornaliero
medio  degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli
stessi  strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso
tra 3 e 10 milioni di euro;
        1,5  milioni  di  euro,  nel  caso  in  cui  il  controvalore
giornaliero  medio  degli  scambi  avvenuti nel mercato regolamentato
italiano  sugli  stessi  strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi,
risulta superiore a 10 milioni di euro;
  La definizione di "blocco" non si applica agli strumenti finanziari
derivati indicati all'art. 1, comma 3, del testo unico;
    e) "spezzatura"   indica   un   ordine   avente   ad  oggetto  un
quantitativo  di  strumenti  finanziari  inferiore  al  lotto  minimo
negoziabile  come  definito  dal  regolamento  del  mercato in cui lo
strumento finanziario e' ammesso alle negoziazioni;
    f)  "orario ufficiale di negoziazione": l'orario di funzionamento
dei  mercati  regolamentati  italiani, nonche' dei relativi comparti,
rispetto   ai   quali   e'  prevista  la  determinazione  del  prezzo
ufficiale".
  Nell'art. 8 e' aggiunto il seguente comma 4:
    "4.  Le  negoziazioni  di  strumenti  finanziari  possono  essere
eseguite  o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi
di scambi organizzati previsti ai sensi dell'art. 78 del testo unico,
fuori  dell'orario  ufficiale di negoziazione, anche in assenza delle
condizioni indicate dai commi 1, 2 e 3".
  La lettera b) dell'art. 9, comma 1, e' sostituita dalla seguente:
    "b)  alle  negoziazioni  aventi  ad  oggetto  titoli  di  Stato o
garantiti  dallo  Stato, italiani ed esteri, nonche' titoli emessi da
organismi internazionali partecipati da Stati;".
  Nell'art. 10 e' aggiunto il seguente comma 5:
    "5.   Le   societa'  di  gestione,  in  occasione  di  operazioni
societarie  straordinarie  idonee  a  incidere  sulla continuita' dei
prezzi   degli   strumenti   finanziari  negoziati,  rendono  noti  i
coefficienti di rettifica adottati".
  Il comma 3 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
    "3.   Per   le   operazioni   concluse   fuori   dell'orario   di
contrattazione,  gli  obblighi  di  comunicazione  sono assolti prima
della successiva apertura delle negoziazioni".
  Il comma 6 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
    "6.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle negoziazioni aventi ad oggetto:
      titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;
      titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;
      spezzature".
  Il comma 2 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Gli  elementi  informativi  di  cui  al comma 1 sono messi a
disposizione  del  mercato  decorsi  60 minuti dall'ora di esecuzione
dell'operazione.  Limitatamente alle operazioni non aventi ad oggetto
blocchi  eseguite  fuori  dell'orario  ufficiale  di negoziazione nei
sistemi  di  scambi  organizzati  previsti  ai sensi dell'art. 78 del
testo   unico,   la  societa'  di  gestione  mette  senza  indugio  a
disposizione del mercato gli elementi informativi di cui al comma 1".
  Nell'art. 13 e' aggiunto il seguente comma 2:
  "2.  Sino  al  1o  giugno  2000,  gli  elementi  informativi di cui
all'art.  12,  comma 1, sono messi a disposizione del mercato decorsi
60   minuti   dall'ora   di   esecuzione  dell'operazione  anche  con
riferimento  alle  operazioni  non aventi ad oggetto blocchi eseguite
fuori  dell'orario  ufficiale  di  negoziazione nei sistemi di scambi
organizzati previsti ai sensi dell'art. 78 del testo unico".
  La lettera c) dell'art. 16, comma 1, e' sostituita dalla seguente:
    "c)  nel caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), il gestore
del  sistema  di  compensazione  e  garanzia  comunica alla Consob il
mancato  versamento  dei margini entro gli orari previsti indicando i
provvedimenti   di   trasferimento  o  di  chiusura  delle  posizioni
contrattuali  dell'inadempiente  adottati  in  conformita' con quanto
previsto dalla disciplina di cui all'art. 70 del testo unico".
  Nel titolo II e' aggiunto il seguente capo V:
                               "Capo V
Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri
                            Art. 18-bis.
                      Comunicazioni alla Consob
  1. Le societa' di gestione e gli organizzatori di sistemi di scambi
organizzati  previsti  dall'art.  78  del testo unico comunicano alla
Consob  la  realizzazione  di  collegamenti  telematici con i mercati
esteri,     trasmettendo     entro    cinque    giorni    dall'inizio
dell'operativita'    dei    predetti   collegamenti   telematici   la
comunicazione riportata nell'allegato 1.
  2.  Le  societa'  di intermediazione mobiliare, le succursali delle
imprese  di investimento comunitare ed extracomunitarie stabilite nel
territorio  della  Repubblica,  gli  intermediari finanziari iscritti
nell'elenco  previsto  dall'articolo 107 del testo unico bancario, le
banche   italiane   e  le  succursali  delle  banche  comunitarie  ed
extracomunitarie   stabilite   nel   territorio   della   Repubblica,
comunicano  alla  Consob  la realizzazione di collegamenti telematici
con  i  mercati  esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio
dell'operativita'    dei    predetti   collegamenti   telematici   la
comunicazione riportata nell'allegato 2.
  3.  Con  le  modalita' e nei termini indicati nei commi 1 e 2, sono
comunicati   alla   Consob   la   cessazione   dell'operativita'  dei
collegamenti  telematici realizzati con i mercati esteri e ogni altra
modifica dei dati precedentemente comunicati.
  4.  Si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione
effettuata  attraverso strutture informatiche che consenta il diretto
inserimento  nel  mercato  di  proposte negoziali da parte dei membri
dello   stesso   mercato   o  dei  loro  clienti.  Non  costituiscono
"collegamenti   telematici"  le  connessioni  mediante  le  quali  si
trasmettono soltanto ordini di acquisto o di vendita al negoziatore.
  5.  Si  intendono per "mercati esteri" i mercati riconosciuti dalla
Consob  ai  sensi  dell'art. 67, commi 1 e 2, del testo unico ed ogni
altro sistema per la negoziazione di strumenti finanziari, gestito da
soggetti  aventi sede legale all'estero, organizzato secondo regole e
strutture  che  consentano,  in  via  continuativa  o  periodica,  di
raccogliere  e  diffondere  proposte  di  negoziazione  di  strumenti
finanziari  e  di  dare  esecuzione a dette proposte con le modalita'
previste dal sistema.
  6. I collegamenti telematici gia' operativi al momento dell'entrata
in  vigore  delle  presenti disposizioni sono comunicati alla Consob,
con  le  modalita' indicate nei commi precedenti, entro trenta giorni
dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
  L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 20.
                           Capitale minimo
  1.  Il  capitale  minimo  delle  societa' di gestione accentrata e'
fissato in cinque milioni di euro.
  2.  Il  capitale  minimo  della societa' di gestione accentrata che
svolge  anche le attivita' previste dall'art. 21, comma 2, e' fissato
in dodici milioni e cinquecentomila euro".
  I commi 2 e 3 dell'art. 21 sono sostituiti dai seguenti:
  "2.  Le societa' di gestione accentrata possono svolgere inoltre il
servizio   di   compensazione   e  liquidazione  ed  il  servizio  di
liquidazione  su  base lorda delle operazioni su strumenti finanziari
non  derivati  alle  condizioni e secondo le modalita' previste nella
disciplina  emanata  ai sensi dell'art. 69 del testo unico. In questo
caso,  oltre  alle  attivita'  previste  nel  comma 1, le societa' di
gestione  accentrata  possono  svolgere anche le attivita' accessorie
all'attivita' di liquidazione indicate nella disciplina di attuazione
dell'art. 69 del testo unico.
  3.   Le   societa'   di   gestione   accentrata   possono  assumere
partecipazioni in:
    a) societa'  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  principale  le
attivita' previste nei commi precedenti;
    b) societa'  di  gestione  accentrata  di  strumenti  finanziari,
italiane o estere;
    c)  societa' che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi
di  compensazione  e  garanzia  delle  operazioni  aventi  ad oggetto
strumenti  finanziari  derivati  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art.  70  del  testo  unico  e  dalle  relative  disposizioni di
attuazione".
  Le  lettere  b)  e  c) dell'art. 23, comma 2, sono sostituite dalle
seguenti:
    "b)  limitatamente  agli  strumenti finanziari indicati nell'art.
22, comma 1, lettera b), l'importo dell'emissione sia superiore a 150
milioni di euro;
    c) l'emittente  sia  incluso  nell'elenco previsto dall'art. 108,
comma  2,  del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del
14 maggio 1999.
  Le  disposizioni del presente comma non si applicano alle emissioni
degli   strumenti   finanziari   previsti  dall'art.  100,  comma  1,
lettera f), del testo unico di importo non superiore a 150 milioni di
euro".
  Nell'art. 24, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere m) e n):
    "m)  il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
    n) i  gestori  di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e
garanzia  di  strumenti  finanziari, purche' assoggettati a misure di
vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano".
  Il comma 2 dell'art. 24 e' sostituito dai seguenti commi:
  "2.  Le  societa'  di  gestione accentrata comunicano senza indugio
alla  Consob e alla Banca d'Italia l'ammissione dei soggetti indicati
dalla lettera n) del comma 1.
  3.  Gli  intermediari previsti alle lettere a), b), e), f), i), j),
l)  e  m)  del  comma 1 possono aprire presso la societa' di gestione
accentrata  anche  conti  di proprieta'. I conti di proprieta' devono
essere distinti da quelli di terzi".
  Il comma 2 dell'art. 34 e' sostituito dal seguente:
  "2.   Le   certificazioni  devono  essere  redatte  in  conformita'
all'allegato 3 del presente regolamento".
  La rubrica e il comma 1 dell'art. 37 sono sostituiti dai seguenti:
                              "Art. 37.
Azioni  e  altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi
                         da banche popolari
  1.  Nel  caso  di immissione nel sistema degli strumenti finanziari
indicati  dall'art. 22, comma 1, lettera a), del presente regolamento
emessi  da  banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali
e'  riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto
legittimati".
  L'art. 44 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 44.
                    Modalita' delle comunicazioni
  1.  Le  comunicazioni  previste  dalla  presente  sezione avvengono
esclusivamente  attraverso  reti  telematiche, secondo i termini e le
modalita' indicati dalle societa' di gestione accentrata".
  La rubrica dell'art. 54 e' sostituita dalla seguente:
                              "Art. 54.
              Gestione accentrata dei titoli di Stato".
  Al  regolamento  di  attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58,  e  del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in
materia  di  mercati  sono aggiunti gli allegati numeri 1 e 2 annessi
alla presente delibera.
  II.  La  presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e
nel bollettino della Consob.
  Essa  entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 20 aprile 2000
                                              Il presidente: Spaventa