A tutti i Ministeri
                                  Ai comuni e alle province
                                  Agli enti pubblici non economici
                                  All'ANCI
                                  All'UPI
                                    e, per conoscenza:
                                  Al  Garante  per  la protezione dei
                                    dati personali
  Questa  Presidenza,  con  circolare 24 dicembre 1999, n. DAGL/643 -
PRES.98,  ha  fornito  alcune  indicazioni sugli adempimenti ai quali
sono  tenuti  i soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo n. 135/1999.
  Gli  elementi  pervenuti  a  seguito  della  richiamata  circolare,
riguardanti  un  campione  significativo di amministrazioni, locali e
centrali,  inducono  questa  Presidenza  a ritenere necessarie alcune
ulteriori precisazioni, sia per quanto attiene ai tipi di dati sia, e
soprattutto,  con  riferimento  alle  operazioni  eseguibili  ed agli
adempimenti successivi alla ricognizione effettuata.
  Si  forniscono,  dunque,  i  seguenti  chiarimenti,  ai  fini di un
corretto ed omogeneo espletamento degli adempimenti sopra richiamati.
  Va  premesso in proposito, che la finalita' dell'individuazione dei
tipi  di  dati e di operazioni eseguibili consiste, da un lato, nella
verifica  della rispondenza di detti elementi a quanto previsto dalla
legge  n.  675  del  1996  e  successive  modificazioni,  nonche' dai
provvedimenti  comunque attuativi di quella legge delega; dall'altro,
nella  pubblicita'  che,  tramite  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, e' data a tali trattamenti, eseguiti dall'ente pubblico in
vista  delle  finalita'  di  rilevante  interesse pubblico. Finalita'
tutte  individuate da atti aventi valore di legge o da autorizzazioni
del Garante dei dati personali.
  Naturalmente, ove nell'esercizio dell'attivita' di individuazione e
verifica, si riscontrasse che alcuni tipi di dati o di operazioni non
sono  conformi  ai principi fissati dalla stessa legge n. 675 e dalle
norme  di  attuazione  della  stessa, particolarmente con riferimento
alla  stretta  attinenza  alla  finalita' di interesse pubblico sopra
richiamata,  sara'  compito del soggetto pubblico procedente adeguare
al nuovo quadro normativo la propria attivita'.
  Cio' premesso, si osserva piu' nel dettaglio quanto segue:
    1.   Innanzitutto   va  precisato  che  l'individuazione  di  cui
all'oggetto  attiene  esclusivamente  ai  dati sensibili o ai dati di
carattere  giudiziario.  Dati  sensibili  sono  quelli  che attengono
all'origine   razziale   o   etnica,  alle  convinzioni  religiose  o
filosofiche,  alle  opinioni  politiche,  all'adesione  a  partiti  e
sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale,  allo  stato  di  salute e alla vita e abitudini sessuali.
Vanno,  quindi,  esclusi dalla richiamata ricognizione i tipi di dati
personali  che,  pur  essendo  correlati  alle finalita' di rilevante
interesse  pubblico  indicate dagli articoli 7 e seguenti del decreto
legislativo  n.  135/1999  e  nell'atto di autorizzazione del Garante
30 dicembre  1999-13 gennaio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del
2 febbraio  2000),  non possono qualificarsi come "sensibili". Cosi',
non  rientrano  nella predetta ricognizione i dati che attengono alla
condizione  economica,  a status professionali o sociali, a requisiti
culturali,   alla   rappresentativita'   o   al  ruolo  dei  soggetti
interessati  all'interno  di  associazioni  di  carattere  diverso da
quello  indicato  nell'articolo  22  della  legge n. 675/1996. Vanno,
altresi',   esclusi  i  dati  che,  identificati  genericamente  come
attinenti  ai  requisiti morali e alle doti di irreprensibilita' o di
carattere  possedute,  o  al  decoro  e  al comportamento tenuto, non
rientrano  in  nessuna  delle categorie sopra indicate, in quanto non
idonee  a  rivelare le abitudini sessuali o le convinzioni religiose,
politiche, filosofiche, ecc.
    2.  In  secondo  luogo,  occorre che, ciascuna delle finalita' di
rilevante  interesse  pubblico,  siano  identificati  i  tipi di dati
sensibili  o  di  carattere  giudiziario  cui  si  fa riferimento. E'
necessario,  cioe',  specificare  quale  tipo  di  dato sensibile sia
trattato  dal  soggetto  pubblico per quella determinata finalita' di
interesse  pubblico.  Considerata,  infatti, la varieta' di tali dati
sensibili,  richiamati  al punto 1, soltanto in tal modo e' possibile
verificare la pertinenza e la necessita' del trattamento. Il richiamo
generico  alla  categoria  "dati sensibili" puo' ritenersi consentito
limitatamente   ai  casi  nei  quali  non  e'  possibile  individuare
puntualmente  e preliminarmente il particolare tipo di dato sensibile
che  puo'  essere  oggetto  di trattazione per il perseguimento della
finalita' di interesse pubblico individuata come sopra ricordato. (Ad
es.,  per  le  ipotesi  relative  alle  sanzioni  disciplinari o alle
interrogazioni  parlamentari,  potenzialmente estese a qualunque dato
sensibile).
    3.  La  ricognizione dovra' essere estesa anche alle finalita' di
carattere  socio-assistenziale,  che  legittimano  il trattamento dei
dati sensibili, in conformita' a quanto previsto nel provvedimento di
autorizzazione  emanato  dal  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali,  ad  integrazione  della  individuazione  effettuata dalle
disposizioni   legislative   contenute   nel   Capo  II  del  decreto
legislativo  n.  135/1999.  Va, in proposito, sottolineato che i dati
relativi  alla  condizione  dello  straniero, all'origine razziale ed
etnica  o  all'appartenenza  religiosa, riportati su atti provenienti
dall'estero,  possono  essere  trattati,  oltre  che per le finalita'
indicate   dal   decreto   legislativo   n.   135/1999,  soltanto  se
strettamente  pertinenti  e  necessari  per il perseguimento dei fini
indicati nel provvedimento del Garante.
    4.    Va    particolarmente    richiamata    l'attenzione   delle
amministrazioni  in  indirizzo sulla circostanza che l'individuazione
dei  tipi  di  dati  e  di  operazioni  eseguibili non deve esaurirsi
nell'indicazione  dell'attivita'  procedimentale  che  riguarda detti
dati  e dette operazioni; ne' puo' consistere nel mero richiamo delle
norme  di  rango primario vigenti. L'individuazione deve riguardare i
tipi  di  dati effettivamente trattati e le operazioni effettivamente
eseguite.  Al  fine  di  chiarire  meglio le modalita' dell'attivita'
richiesta  a  codeste  amministrazioni, e' allegato alla presente uno
schema,  che  intende  fornire  un ausilio pratico ed un suggerimento
operativo per dare attuazione completa agli adempimenti prescritti.
    5.  Va  precisato, a chiarimento dello schema e della conseguente
individuazione  richiesta all'amministrazione, che la descrizione dei
trattamenti effettuati sui dati sensibili potra' essere realizzata in
forma   semplificata  e  cioe'  senza  l'analitico  riferimento  alle
operazioni descritte nell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n.
675  del  1996. Dette operazioni, infatti, possono essere raggruppate
in categorie piu' ampie, come:
      a)  la  raccolta,  con  la  precisazione se essa avvenga presso
l'interessato o meno;
      b)  l'attivita' svolta all'interno della stessa amministrazione
(conservazione,    registrazione,    organizzazione,   modificazione,
cancellazione,  distruzione,  con l'eventuale indicazione dei termini
di dette operazioni);
      c)  l'attivita'  di  trasmissione  all'esterno  (comunicazione,
diffusione), per finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite
da altri soggetti;
      d)  evidenziazione dei casi nei quali il trattamento e' di tipo
statico,  e cioe' di mera conservazione e trascrizione dei dati, o di
tipo   dinamico   (costituzione   di  banche-dati,  effettuazione  di
elaborazioni    complesse,   selezione,   estrazione,   aggregazione,
correlazione ecc.).
    6.  L'attivita'  imposta  alle amministrazioni dalle disposizioni
del  decreto legislativo n. 135/1999, non si conclude con la verifica
del   rispetto   e  con  l'eventuale  conformazione  del  trattamento
effettuato  ai  criteri e principi stabiliti dalla normativa. Obbligo
essenziale  previsto  dall'art.  5  del decreto legislativo citato e'
infatti  la  pubblicazione  degli  elementi  richiamati,  in  modo da
consentire  la  conoscenza  e  il  controllo  degli  interessati  sul
trattamento  dei dati sensibili da parte di ciascun soggetto pubblico
autorizzato.  La pubblicazione deve essere effettuata nelle forme che
conseguono   la   finalita'   della   piu'   ampia  diffusione  delle
informazioni.
  Va,  infine,  segnalato  che l'individuazione dei tipi di dati e di
operazioni   eseguibili  dovra'  essere  oggetto  di  verifica  anche
successiva,  ai  fini  sia del completamento di detta rilevazione sia
del  necessario continuo aggiornamento degli elementi rilevati e resi
pubblici.

                                    Il capo del Dipartimento
                             per gli affari giuridici e legislativi