IL DIRETTORE GENERALE
             per le politiche di sviluppo e di coesione

  Visto  l'art. 9, della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto  l'art.  2  della  legge  n.  403/1977,  che  reca  un limite
d'impegno,  per  l'esercizio  1977,  di  lire  30  miliardi,  per  la
concessione  del  concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di
miglioramento fondiario;
  Vista  la  delibera  CIPE  dell'11 ottobre  1977  con la quale, fra
l'altro,  viene  ripartita  fra  le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  la  somma  di lire 30 miliardi a titolo di prima
annualita'  1977  del  sopracitato  limite d'impegno, ex art. 2 della
legge n. 403/1977;
  Vista   la   legge  di  bilancio  23 dicembre  1999,  n.  489,  per
l'esercizio 2000;
  Visto  l'art.  3,  comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 il
quale dispone la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni
a  statuto  ordinario  previsti  dalle  disposizioni  della tabella B
allegata alla citata legge;
  Ritenuto,   al  momento,  di  dover  impegnare,  per  il  2000,  le
annualita',  o  parziali annualita', spettanti alle regioni a statuto
speciale   interessate   che   hanno   comunicato  le  certificazioni
attestanti  l'attivazione,  da  parte  degli  operatori agricoli, dei
mutui  di  miglioramento  fondiario,  ai  fini  della concessione del
concorso  nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art.
2 della legge n. 403/1977;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  di L. 104.450.502 e' impegnata, per il 2000, a titolo di
annualita' o parziale annualita' del limite d'impegno di cui all'art.
2  della  legge  n.  403/1977,  a favore della regione Friuli-Venezia
Giulia, per le finalita' esposte in premessa.
                               Art. 2
  E'  autorizzato  il  versamento  di  L. 104.450.502  a favore della
regione  Friuli-Venezia  Giulia  di  cui  al  precedente  art.  1 del
presente decreto.