IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della
missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera'
all'estero a decorrere dal 9 maggio 2000;
Decreta:
Art. 1
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo
svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi
dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Senato a decorrere dal 9 maggio 2000 e fino al rientro del Capo dello
Stato nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino