IL REGGENTE
               della direzione provinciale del lavoro
                              di Savona
  Visto  l'art. 2544, comma primo, prima parte del codice civile, che
prevede  come  le  societa' cooperative che non sono in condizioni di
raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il  bilancio  annuale  o  che  non hanno compiuto atti di
gestione possono essere sciolte;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  ai  sensi  del  predetto  art. 2544 codice civile
l'autorita'  amministrativa  di vigilanza ha il potere di disporre lo
scioglimento di cui trattasi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
  Visto  il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demana alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  la  procedura  di  scioglimento
d'ufficio  ai  sensi  dell'art.  2544  codice civile, limitatamente a
quella senza nomina di commissario liquidatore;
  Visti  i  verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita'
delle  societa'  cooperative appresso indicate, da cui risulta che le
medesime  trovansi  nelle condizioni previste dal precitato art. 2544
codice civile;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - comitato centrale per le cooperative nella
seduta trasmesso con nota protocollo 1693 del 6 marzo 2000;
                              Decreta:
  Le  seguenti  societa'  cooperative sono sciolte ai sensi dell'art.
2544  del  codice  civile  senza far luogo alla nomina di commissario
liquidatore:
    Promotour Laigueglia a.r.l., con sede in Laigueglia (Savona), via
Roma, 67, BUSC n. 995/244611, numero registro imprese 13497;
    So.Ge.Im.  cooperativa a.r.l., con sede in Savona, via Venezia n.
5, BUSC n. 947/228951, numero registro imprese 11960.
      Savona, 10 aprile 2000
                                                  Il reggente: Savoia