IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, recante:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
a  norma  dell'art.  2  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421" e, in
particolare,  l'art.  21,  comma  3,  che prevede l'istituzione di un
comitato di garanti cui sono attribuiti compiti consultivi in materia
di  provvedimenti  a carico di dirigenti, adottati a seguito di grave
inosservanza   delle   direttive   impartite,   ripetuta  valutazione
negativa, recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,
n.  150,  recante  la  disciplina  di costituzione e tenuta del ruolo
unico   della  dirigenza  delle  amministrazioni  statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, e della banca dati informativa della dirigenza,
nonche'  delle  modalita'  di elezione del componente del comitato di
garanti  e,  in  particolare,  le  disposizioni contenute nel capo II
sulle modalita' di elezione del componente del comitato di garanti.
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
1999,  con  il  quale  e'  istituito  l'ufficio del ruolo unico della
dirigenza e della banca dati infor-mativa;
  Vista  la  circolare 9 febbraio 2000, n. 3/2000 del Ministro per la
funzione  pubblica,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 91 del
18 aprile  2000, con la quale sono state dettate istruzioni operative
in ordine alla procedura elettorale di cui al capo II del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
  Visto  il  decreto  del  Ministro per la funzione pubblica 5 aprile
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000,
di  indizione  delle  elezioni  del  dirigente della prima fascia del
ruolo unico a componente del comitato di garanti, di cui all'art. 21,
comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993;
  Visto  il  decreto  del  Ministro per la funzione pubblica 6 aprile
2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 18 aprile 2000, di
istituzione della commissione elettorale centrale;
  Visto   il  provvedimento  della  commissione  elettorale  centrale
4 maggio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  103  del
5 maggio  2000,  di  ammissione  delle candidature per l'elezione del
dirigente  di  prima fascia del ruolo unico a componente del comitato
di garanti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29
del 1993;
  Considerato  che  con  ordinanza  del  23 febbraio il TAR Lazio, ha
ordinato   all'amministrazione   delle   finanze  di  assicurare  gli
adempimenti   di   cui  all'art.  22,  quinto  comma,  del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  12 dicembre  1996  secondo le
modalita'    specificate    nel    decreto    ministeriale   1910/IV,
contestualmente  nominando  commissario ad acta il Sottosegretario di
Stato  presso  la  funzione  pubblica  affinche', anche tramite di un
funzionario  all'uopo delegato, provveda in funzione sostitutiva agli
indicati   adempimenti   nei  trenta  giorni  successivi  al  termine
assegnato all'amministrazione;
  Vista  la  nota  del  Ministro per la funzione pubblica n. 2477 del
12 aprile  2000 con cui, in considerazione del mancato adempimento da
parte  dell'amministrazione  delle  finanze  nei termini prescritti e
sulla  base  delle  deleghe  in  materia di personale delle pubbliche
amministrazioni  conferite,  e' stata designata l'on. Adriana Vigneri
commissario ad acta per i sopra richiamati adempimenti; .
  Vista  la  nota  n.  131  in  data  12 aprile 2000, con la quale il
commissario  ad  acta  ha  nominato  il  dott.  Ubaldo Poti, capo del
dipartimento della funzione pubblica, funzionario delegato a svolgere
le  funzioni  sostitutive  degli  adempimenti prescritti dalla citata
ordinanza del TAR Lazio;
  Considerato   che   in   data   5 maggio   2000,  contestuale  alla
pubblicazione   in   Gazzetta   Ufficiale   del  provvedimento  della
commissione  elettorale  centrale  di  ammissione  delle candidature,
l'amministrazione  delle  finanze ha consegnato al dott. Ubaldo Poti,
nella  sua  qualita'  di  funzionario delegato allo svolgimento delle
funzioni   sostitutive  degli  adempimenti  prescritti  dalla  citata
ordinanza  del  TAR  Lazio, un prospetto delle posizioni dirigenziali
sulla base delle comunicazioni fornite dai centri di responsabilita',
dal  quale emerge che sono stati conferiti seicentodiciotto incarichi
dirigenziali a vincitori del concorso a novecentonovantanove posti di
dirigenti espletato dalla medesima amministrazione;
  Valutato  che  i  contratti  relativi  all'attribuzione delle sopra
citate  seicentodiciotto posizioni dirigenziali, anche in conseguenza
degli  adempimenti  richiesti  dall'ordinanza del TAR Lazio, non sono
ancora  stati  vistati  dai  competenti  organi  di  controllo  e che
presumibilmente,  anche  per  tali ragioni, non sono ancora pervenuti
all'ufficio del ruolo unico del Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini dell'aggiornamento della banca dati;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  revocare  il procedimento elettorale
avviato  con  i  richiamati  provvedimenti,  al fine di consentire il
perfezionamento   e  l'efficacia  dei  conferimenti  degli  incarichi
dirigenziali in corso ed il pieno e corretto esercizio del diritto di
voto  anche  a  tale  personale, il quale in parte gia' svolge, sulla
base  del  principio  dell'affidamento  e  in  attesa  dell'efficacia
dell'incarico attribuito, funzioni dirigenziali;
  Ravvisata,    altresi',   l'opportunita'   di   salvaguardare,   in
applicazione del principio di economicita' degli atti amministrativi,
la  validita' di quei provvedimenti per i quali non e' indispensabile
provvedere alla loro reiterazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  elezioni  del dirigente della prima fascia del ruolo unico a
componente  del  comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3, del
decreto  legislativo  n.  29  del  1993 ed al capo II del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 150 del 1999, indette con decreto del
Ministro per la funzione pubblica 5 aprile 2000 per i giorni 24, 25 e
26 maggio,  sono revocate per le motivazioni indicate nelle premesse.
Entro  il  15 giugno  2000,  con  un nuovo decreto di indizione delle
elezioni, si provvedera' a dare corso al procedimento elettorale.
  2. Restano   validi  il  decreto  ministeriale  6 aprile  2000,  di
istituzione  della  commissione  elettorale centrale e le candidature
dichiarate ammissibili con provvedimento della commissione elettorale
centrale  4 maggio  2000,  salva  eventuale  revoca  da  parte  degli
interessati.
  Il  presente decreto sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.
    Roma, 11 maggio 2000
                                               Il Ministro: Bassanini