L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                      dell'Ispettorato generale
              per la liquidazione degli enti disciolti

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396   con   il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli Enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94,  ha  emanato  il  regolamento  sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1933,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Vista  la  legge  21 ottobre  1978,  n.  641, con la quale e' stato
soppresso  e posto in liquidazione l'Opera nazionale per i pensionati
d'Italia (O.N.P.I.);
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 aprile  1979  con  il quale le
residue operazioni di liquidazione sono state affidate all'I.G.E.D.;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956, recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Considerato  che  le  operazioni  che  ostacolano la chiusura della
gestione  liquidatoria  del  citato  ente  sono  rappresentate  dalle
seguenti partite debitorie in contestazione:
    1) L. 3.000.000.000 nei confronti dell'Istituto di previdenza per
i  dipendenti dell'amministrazione pubblica I.N.P.D.A.P. (gestione ex
I.N.A.D.E.L.  e  gestione  E.N.P.A.S.)  ed altri enti previdenziali a
titolo  di  indennita'  di  anzianita'  maturate  dagli ex dipendenti
O.N.P.I.  e  a  titolo  di  capitali  di  copertura per assicurare il
trattamento  previsto  del  Fondo  integrativo di previdenza (F.I.P.)
spettante agli stessi;
    2)  L.  785.937.413  nei  confronti della regione Sicilia per gli
importi-anticipati    dalla   regione   stessa   per   riliquidazione
straordinario  1976 e indennita' di anzianita' liquidate al personale
O.N.P.I. nel frattempo cessato dal servizio;
    3)  L.  14.346.235  nei  confronti  della  regione Friuli-Venezia
Giulia   per   gli   importi  anticipati  dalla  regione  stessa  per
riliquidazione   straordinario   1976   e  indennita'  di  anzianita'
liquidate al personale O.N.P.I. nel frattempo cessato dal servizio;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
delle  operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso
alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956
trasferendo  i  debiti  per  complessive  L  3.800.283.648 dall'Opera
nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.) all'Ente nazionale per
l'addestramento   dei   lavoratori   del  commercio  (E.N.A.L.C.)  in
liquidazione;
                              Decreta:
  I  debiti,  di  cui  alle  premesse (L. 3.000.000.000 nei confronti
dell'I.N.P.D.A.P.  ed  altri  enti  previdenziali; L. 785.937.413 nei
confronti  della  regione  Sicilia; L. 14.346.235 nei confronti della
regione  Friuli-Venezia  Giulia),  per  complessive L. 3.800.283.648,
sono  trasferiti,  ai  sensi  dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre
1956,  n.  1404,  dall'Opera  nazionale  per  i  pensionati  d'Italia
(O.N.P.I.)  all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del
commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 aprile 2000
                                 L'Ispettore generale capo: D'Antuono