IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  trattato  istitutivo  della Comunita' economica europea,
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio del 21 febbraio
1995,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
foraggi essiccati e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione del 6 aprile
1995,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento (CE) n.
603/95  del  Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel  settore  dei  foraggi  essiccati  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992,  che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo
di  taluni  regimi  di aiuti comunitari e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3887/92  della  Commissione  del
23 dicembre  1992,  recante  modalita'  di  applicazione  del sistema
integrato  di  gestione  e  di  controllo relativo a taluni regimi di
aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2316/99  della  Commissione,  del
22 ottobre  1999,  e, in particolare l'art. 1, comma 2, che prescrive
il  divieto di presentare piu' di una domanda di aiuto per una stessa
superficie e per la medesima campagna di commercializzazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  4,  comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  "disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria   per   il   1990",   con   il   quale   si  dispone  che
all'applicazione  nel  territorio  nazionale  dei regolamenti emanati
dalla  Comunita'  europea, si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione  dell'Azienda  di  Stato  per gli interventi nel mercato
agricolo   e   l'istituzione   dell'Agenzia   per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
  Considerata  la necessita' di dettare disposizioni tecniche urgenti
per l'applicazione delle norme comunitarie relative all'erogazione di
un  aiuto alla trasformazione dei foraggi verdi e di quelli essiccati
al sole;
  Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato  e  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella riunione del 20 gennaio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Organi di controllo
  1. Conformemente all'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto, il
riconoscimento  delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di
foraggi  da  essiccare  e da macinare, sono demandati alla competenza
dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi nel mercato agricolo in
liquidazione  quale organismo pagatore riconosciuto, nonche' a quelli
istituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165.
  2. L'organismo  pagatore  riconosciuto, per l'esercizio dei compiti
di  cui al comma 1, puo' avvalersi degli uffici regionali, sulla base
di apposite convenzioni.
  3. L'organismo    pagatore   riconosciuto   adotta,   con   proprio
provvedimento,  le  disposizioni complementari ritenute necessarie ai
fini dell'applicazione del presente articolo.