IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione del 6 aprile 1995, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2316/99 della Commissione, del 22 ottobre 1999, e, in particolare l'art. 1, comma 2, che prescrive il divieto di presentare piu' di una domanda di aiuto per una stessa superficie e per la medesima campagna di commercializzazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1990", con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Considerata la necessita' di dettare disposizioni tecniche urgenti per l'applicazione delle norme comunitarie relative all'erogazione di un aiuto alla trasformazione dei foraggi verdi e di quelli essiccati al sole; Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 20 gennaio 2000; Decreta: Art. 1. Organi di controllo 1. Conformemente all'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto, il riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare e da macinare, sono demandati alla competenza dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in liquidazione quale organismo pagatore riconosciuto, nonche' a quelli istituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 2. L'organismo pagatore riconosciuto, per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, puo' avvalersi degli uffici regionali, sulla base di apposite convenzioni. 3. L'organismo pagatore riconosciuto adotta, con proprio provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo.