IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta S.p.a. G. Paracchi & C., tendente ad
ottenere    la   proroga   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  riorganizzazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 20 marzo 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il decreto ministeriale datato 23 marzo 2000, con il quale e'
stato   concesso,   a   decorrere  dal  5 aprile  1999,  il  suddetto
trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale datato 20 marzo
2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  G.  Paracchi  & C., con sede in Torino, unita' di Torino (NID
9901TO0072),  per  un massimo di 90 unita' lavorative, per il periodo
dal 5 ottobre 1999 al 4 aprile 2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il 5 novembre 1999 con decorrenza 5
ottobre  1999.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, ad
eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate
dal  presente  provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo
di   36   mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente
normativa,  con  particolare  riferimento ai periodi di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 aprile 2000
                                         Il direttore generale: Daddi