IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23 luglio  1991, n. 223, contenente, tra l'altro,
norme  in  materia  di  cassa  integrazione, mobilita' trattamenti di
disoccupazione speciale;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visti  l'art.  1, comma 2, e l'art. 12, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  il
coordinamento  della  politica industriale - C.I.P.I., adottata nella
riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri
per   l'individuazione  dei  casi  di  crisi  aziendale,  cosi'  come
modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale
per  la  programmazione economica - C.I.P.E., adottata nella riunione
del 18 ottobre 1994;
  Vista  l'istanza  della societa' Duo Salus S.r.l del 20 maggio 1996
tesa  a  richiedere  il  beneficio  della cassa integrazioni guadagni
straordinaria per crisi aziendale, relativamente al periodo 1o aprile
1996-30 marzo 1997;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 22934 del 18 giugno 1997, con il
quale  e'  stato  approvato  il  programma  per  cirsi  aziendale con
riconoscimento del trattamento economico per il primo semestre ovvero
dal 1o aprile 1996 al 30 settembre 1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 23090 del 7 luglio 1997 con il
quale  si negava il trattamento economico per l'ulteriore semestre 1o
ottobre 1996-30 marzo 1997 in quanto "dalle risultanze istruttorie si
e'  evidenziato  che  il  piano  di risanamento non ha potuto trovare
concreta  attuazione,  ne'  sono  stati  svolti  corsi  di formazione
previsti per la gestione degli esuberi";
  Considerata  l'istanza  di  riesame,  presentata  in data 11 agosto
1997,  dalla  societa'  Duo  Salus  con  la  quale  si  richiedeva la
revisione del predetto provvedimento negativo;
  Accertato  che  la  succitata  societa'  ha  presentato  in data 16
settembre  1997  ricorso al T.A.R. Puglia avverso il decreto 7 luglio
1997  n.  23090 di rigetto dell'istanza per la proroga CIGS, e che in
ottemperanza  alla  circolare  n. 17/96 di questa amministrazione, e'
stato   considerato  che  la  via  giurisdizionale  prevalesse  sulla
richiesta di revisione amministrativa;
  Considerato,   tuttavia,   da   un   ulteriore  esame  istruttorio,
confortato  dal  parere  del locale organo ispettivo di Bari con nota
del  17 settembre 1997, potersi ravvisare la possibilita' da parte di
questa  amministrazione  nell'esercizio del suo potere di autotutela,
di rideterminarsi sull'istanza di proroga semestrale della Duo Salus,
avendo  l'azienda  realizzato  il  piano  di  risanamento previsto in
conseguenza  di quanto deliberato dalla giunta regionale con delibera
n.  3388  del  20  giugno  1997,  e avendo gestito gli esuberi con il
ricorso all'istituto del part-time per cinquantasei lavoratori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' approvato il secondo
semestre  del  piano  per crisi aziendale, periodo 1o ottobre 1996-30
marzo  1997 a favore della ditta: S.r.l. Duo Salus, con sede in Bari,
unita'  di Bari (direzione), casa di cura "S. Giovanni" (Bari) per il
periodo 1o ottobre 1996 - 30 marzo 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 aprile 2000
                                  Il Sottosegretario di Stato: Morese