L'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
                           di concerto con
              i Ministri delle finanze, della sanita' e
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, relativo al
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale", ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per
le  politiche  agricole,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla
"Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con
il  quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le
politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali  e Ministero delle politiche
agricole e forestali;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
norme    per    la    razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visti  l'art.  43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito   nella  legge  18 marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze  di  uso  agrario  e  di  prodotti  agrari, e l'art. 108 del
regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato
con regio decreto 1o luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le
analisi  occorrenti  in  applicazione delle norme contenute nel regio
decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai
laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di
concerto  con  il Ministero delle finanze, il Ministero della sanita'
ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  direttiva 99/27/CE della Commissione del 20 aprile 1999,
che  fissa  i  metodi  di  analisi  comunitari  per la determinazione
dell'amprolium,  del  diclazuril  e  del  carbadox negli alimenti per
animali,  che  modifica  le  direttive  71/250/CEE  e 73/46/CEE e che
revoca  la  direttiva 74/203/CEE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita' europee n. L118 del 6 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 novembre 1971, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre
1971,  con  il  quale  sono  stati  approvati  i "Metodi ufficiali di
analisi  degli  alimenti per uso zootecnico", modificati ed integrati
da  ultimo con decreto ministeriale 21 dicembre 1998 - supplemento n.
13;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 luglio  1975, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 214 del 12 agosto
1975,  con  il quale sono stati approvati quali metodiche adottate in
sede  comunitaria  i  "Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per
uso  zootecnico" - supplemento n. 2, nel cui allegato sono descritti,
tra  l'altro:  la  determinazione  dell'essenza  di  senape  e  della
teobromina,   la   determinazione  del  retinolo  (vitamina  A),  del
contenuto  in  amido  (metodo  alla  pancreatina),  la determinazione
dell'amprolium,   dell'etopabato,   della  dinitolmide  (DOT),  della
nicarbazina e del menadione (Vitamina K3);
  Ritenuto   necessario   adottare   le  opportune  disposizioni  per
conformare le succitate norme nazionali a quelle comunitarie previste
dalla predetta direttiva 99/27/CE;.
  Sentito  il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi
ufficiali  di  analisi  per  i  prodotti  agrari e le sostanze di uso
agrario - sottocommissione alimenti per il bestiame di cui al decreto
ministeriale  11 febbraio  1981,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n. 204 del 27 luglio 1981, rinnovata, da
ultimo,  per  quanto  attiene  alla  sottocommissione alimenti per il
bestiame, col decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 18 del 23 gennaio
1996, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  i  "Metodi  di  analisi per il controllo ufficiale
degli alimenti per animali" descritti nel supplemento n. 15, allegato
al presente decreto.