IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  dell'interno  -  Delegato  al
coordinamento  della  protezione  civile  n. 2985 del 31 maggio 1999,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8 giugno  1999  con  cui
all'art. 4, comma 6, viene disposto che il commissario delegato vieta
nella  regione  l'ingresso  dei  rifiuti destinati allo smaltimento e
disciplina   l'ingresso   dei   rifiuti  destinati  al  recupero  nel
territorio della regione Puglia, demandando ai prefetti della regione
la  vigilanza  sull'applicazione  di  tale  divieto anche mediante le
amministrazioni provinciali;
  Rilevato che in attuazione di tale disposto normativo con ordinanza
n.  24  del  15 giugno 1999, il commissario delegato presidente della
regione  Puglia  ha  disposto  il  divieto  di ingresso nella regione
Puglia  dei  rifiuti  destinati allo smaltimento provenienti da fuori
regione  ed  ha  stabilito  che  l'ingresso  dei rifiuti destinati al
recupero  fosse disciplinato con specifici protocolli d'intesa con le
ditte richiedenti;
  Considerato  che  il T.A.R. Puglia 1a sezione di Bari con ordinanza
n.  530 del 31 luglio 1999 ha sospeso l'eseguibilita' per la parte de
qua  dell'ordinanza n. 2985/1999, e del provvedimento attuativo n. 24
del  15  giugno  1999,  in  quanto  "i  provvedimenti  impugnati  non
appaiono,  quanto  meno  sotto  il profilo motivazionale, agevolmente
raccordabili  con  altri provvedimenti di segno contrario intervenuti
in epoca immediatamente precedente", in cio' facendo riferimento alle
precedenti  ordinanze  del commissario delegato n. 1 del 23 settembre
1997  e  n. 13 del 25 febbraio 1998, con le quali era stato viceversa
consentito  l'ingresso  in Puglia dei rifiuti speciali destinati agli
impianti  di  smaltimento  e  di recupero e riutilizzo esercitati sul
territorio regionale;
  Rilevato, altresi', che sulla base dei predetti provvedimenti, sono
stati  stipulati  dal  commissario  delegato, una serie di protocolli
d'intesa  con  alcuni  soggetti  titolari  in  Puglia  di impianti di
smaltimento,  recupero  e  riciclaggio  di  rifiuti  speciali  per il
conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 dicembre 1999 con cui e' stato prorogato fino al 30 giugno 2000 lo
stato  di  emergenza  ambientale nella regione Puglia per la gestione
dei  rifiuti  urbani  e  speciali,  anche  pericolosi e la successiva
ordinanza  del  Ministro dell'interno delegato al coordinamento della
protezione civile n. 3045 del 3 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000 con cui all'art. 9, secondo comma,
sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze
in materia di emergenza rifiuti che non risultano in contrasto con la
medesima ordinanza;
  Visto  l'art.  4  del  decreto legislativo n. 22/1997 con cui viene
previsto  che,  ai  fini  di una corretta gestione dei rifiuti, debba
essere  favorita  la riduzione dello smaltimento finale attraverso il
riutilizzo, riciclaggio ed altre forme di recupero dei rifiuti stessi
e che a tale scopo le autorita' competenti promuovono ogni iniziativa
utile allo scopo;
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 22/1997 che individua tra
le  finalita' della organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti
quella   di   "ridurre  i  movimenti  dei  rifiuti"  permettendo  "lo
smaltimento  dei  rifiuti  in  uno  degli  impianti  appropriati piu'
vicini" al luogo di produzione;
  Visto  l'art. 13, comma 4, della legge regionale 13 agosto 1993, n.
17,  che  vieta  lo  smaltimento  di  rifiuti solidi urbani, speciali
assimilabili  agli  urbani e speciali prodotti in strutture sanitarie
assimilabili  ai  rifiuti  urbani  provenienti da altre regioni negli
impianti   destinati   allo  smaltimento  dei  rifiuti  solido-urbani
operanti in Puglia;
  Considerato  che  la  situazione  della  regione Puglia continua ad
evidenziare  un  rischio  sanitario  per  la diffusione di malattie a
carattere  epidemico  del ciclo oro - fecale ed inoltre il territorio
pugliese  e'  interessato  da  un  diffuso  fenomeno  di  sversamento
incontrollato di rifiuti, come dimostrano i ripetuti provvedimenti di
sequestro adottati dall'Autorita' giudiziaria;
  Considerato   che,   pertanto,   permane  l'esigenza  di  garantire
nell'attuale  fase  di  emergenza una rigorosa regolamentazione della
gestione  dei  rifiuti  che  abbia  carattere  di eccezionalita' e di
urgenza  e  realizzi  un'effettiva disciplina della materia fino alla
definizione    del   piano   complessivo   di   interventi   indicato
nell'ordinanza n. 3045/2000;
  Considerato  che l'attuazione della gestione unitaria del ciclo dei
rifiuti che sia orientata, secondo il dettato legislativo, a favorire
forme  di recupero non puo' prescindere da provvedimenti straordinari
che  comportino  un'inversione di tendenza rispetto ad un sistema che
per le gravi carenze strutturali privilegia viceversa lo smaltimento,
specie quello in discarica;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario,  in  relazione  alle disposizioni
normative  su  richiamate,  assicurare  nel  territorio  pugliese  la
corretta  gestione  dei  rifiuti,  dando  attuazione  al  divieto  di
ingresso    di    rifiuti   destinati   allo   smaltimento   e   alla
regolamentazione  dell'ingresso  dei rifiuti destinati al riutilizzo,
riciclaggio e ad altre forme di recupero;
                               Ordina:
  Sono  revocate  le  ordinanze  del  commissario  delegato n. 24 del
15 giugno  1999,  n.  1 del 23 settembre 1997 e n. 13 del 25 febbraio
1998 ed i relativi provvedimenti attuativi.
  E' fatto divieto di ingresso nel territorio della regione Puglia di
rifiuti da assoggettare ad un'attivita' di mero smaltimento.
  L'ingresso  di  rifiuti  destinati  alle  attivita'  di riutilizzo,
riciclaggio  ed  ad  altre  forme  di  recupero viene consentito alle
seguenti condizioni:
    a) che  sia assicurato in via prioritaria il recupero dei rifiuti
prodotti  in Puglia, attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di
conferimento  in  ambito  regionale,  fino  alla  capacita' operativa
dell'impianto stesso;
    b) che   tra   le  istanze  presentate  sia  data  precedenza  ai
conferimenti  di  rifiuti  prodotti  negli  insediamenti  piu' vicini
all'impianto di recupero;
    c) che  la  tariffa  tenga  conto  dei costi di ammortamento e di
gestione  e  della  potenzialita'  complessiva  dell'impianto;  della
tariffa  praticata  verra' data comunicazione al prefetto commissario
delegato, all'amministrazione provinciale competente e alla regione;
    d) che  sia data comunicazione con cadenza almeno bimestrale alla
regione,  alla  provincia  di  competenza  ed al commissario delegato
della  provenienza,  della  tipologia,  della  quantita'  dei rifiuti
recuperati sia con riferimento a quelli prodotti nella regione Puglia
e   sia   a   quelli   provenienti  da  fuori  regione,  specificando
l'effettiva, corretta ed oggettiva destinazione al recupero;
  E'  fatto  obbligo  ai  detentori di rifiuti prodotti nella regione
Puglia  di  destinare  agli  impianti  di  recupero  in esercizio sul
territorio  regionale  i  rifiuti  prodotti,  a parita' di condizioni
economiche  complessive, comprese anche quelle relative al trasporto,
rispetto allo smaltimento o al recupero in impianti fuori regione.
  E'  fatto  obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari,
cosi'  come  definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata
ed  al  successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o
recupero  a  soggetti  autorizzati,  ivi compresi quelli operanti per
conto  del  CONAI,  ovvero  agli  impianti  pubblici  attivati per lo
sviluppo  della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nei limiti
della rispettiva capacita' operativa.
  E'  istituito  presso  la  struttura  del  commissario  delegato un
osservatorio per la verifica dell'attuazione della presente ordinanza
di  cui  fanno parte i presidenti delle amministrazione provinciali -
sub-commissari,   i  prefetti  delle  province  pugliesi,  i  vertici
regionali delle Forze di polizia.
  Il  presente  provvedimento  e'  comunicato  ai  sindaci dei comuni
pugliesi,  ai prefetti delle province pugliesi ed ai presidenti delle
amministrazioni  provinciali pugliesi. E' inviato inoltre ai Ministri
dell'interno, dell'ambiente, della sanita', alla regione Puglia, alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.
  Il  presente provvedimento e' dichiarato immediatamente esecutivo e
cessera' di avere efficacia il 10 luglio 2000.
    Bari, 2 maggio 2000
                                              Il prefetto: Mazzitello