A   seguito   di  esposto  di  un  consigliere  comunale  di  Mantova
l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui lavori pubblici veniva investita
della   questione  relativa  alla  legittimita'  della  procedura  di
affidamento   di   un   incarico   di  progettazione  concernente  la
realizzazione di una residenza per anziani.

Cio'  premesso,  va  considerato  che i comuni e le province, qualora
intendano  procedere  alla costituzione di societa' per azioni per la
gestione  di  pubblici servizi a partecipazione sia maggioritaria che
minoritaria  dell'ente  locale, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della
legge  8  giugno  1990,  n.  142,  per  la  scelta  del socio, devono
avvalersi delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica.

Le  societa'  per  azioni  costituite dai comuni e le province per la
gestione  di  servizi  pubblici  sono  espressamente ricomprese tra i
soggetti  cui  si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n.
109  e  successive  modificazioni  (art.  2,  comma 2, lettera b), ma
distinte  dai  concessionari  di  lavori  pubblici; ne segue che alle
societa'  ai  sensi  del disposto del comma 3 dello stesso art. 2, si
applicano  le  disposizioni  di cui alla legge stessa, con esclusione
degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33.

                                  Il Presidente: GARRI