IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Visto, in particolare, l'art. 72, comma 11, della predetta legge n.
448 del 1998, che dispone che il direttore generale, fino alla
realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per
l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria in
regime di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le
specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi
sostitutivi in strutture non accreditate nonche' ad autorizzare
l'utilizzazione di studi professionali privati ed altresi' ad
attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste
d'attesa per le attivita' istituzionali;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente
norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal citato decreto legislativo n. 229 del
1999, che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro
esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;
Considerato che il richiamato art. 15-quinquies, nel confermare al
comma 2, lettera a), il diritto all'esercizio di attivita'
libero-professionale individuale nell'ambito delle strutture
aziendali, fa salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della
legge n. 448 del 1998;
Preso atto che lo stesso art. 15-quinquies rimette alla disciplina
contrattuale nazionale la definizione del corretto ed equilibrato
rapporto tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita'
libero-professionale al fine anche di concorrere alla riduzione
progressiva delle liste di attesa;
Visto l'art. 15-undecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche e integrazioni che estende la disciplina della
dirigenza sanitaria al personale degli enti ed istituti classificati
di cui all'art. 4, comma 12, dello stesso decreto, nonche' degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
privato;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio
sanitario nazionale;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
intervenuta nella seduta del 16 marzo 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', nella seduta del 17 marzo 2000;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento
1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa i principi
ed i criteri direttivi per le specifiche iniziative che i direttori
generali, fino alla realizzazione di idonee strutture e spazi
distinti all'interno delle aziende, sono tenuti ad assumere per
reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non
accreditate nonche' ad autorizzare l'utilizzazione di studi
professionali privati, ivi compresi quelli per i quali e' richiesta
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
2. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa, altresi', i
criteri direttivi per l'attivazione di misure atte a garantire la
progressiva riduzione delle liste di attesa.
3. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento,
salvo quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4, cessano di avere
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
disciplina regionale in materia nonche', limitatamente al corretto
equilibrio fra attivita' istituzionale e corrispondente attivita'
libero-professionale, dall'entrata in vigore della disciplina
contrattuale nazionale.
4. Le regioni definiscono le modalita' di consultazione preventiva
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria prima di disciplinare le
materie del presente atto di indirizzo e coordinamento.