IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile
2000  relativo  alla  registrazione  della  denominazione  di origine
protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena", ai sensi dell'art.
17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la  scheda  riepilogativa  della  denominazione  di  origine protetta
"Aceto  balsamico  tradizionale  di Modena" affinche' le disposizioni
contenute nei predetti documenti approvati in sede comunitaria, siano
accessibili, per informazione erga-omnes, sul territorio nazionale;
                              Provvede:
  Alla  pubblicazione  degli  allegati  disciplinare  di produzione e
scheda  riepilogativa  della denominazione di origine protetta "Aceto
balsamico tradizionale di Modena", registrata in sede comunitaria con
regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000.
  I  produttori  che  intendano porre in commercio "l'Aceto balsamico
tradizionale  di Modena" possono utilizzare, in sede di presentazione
e  designazione  del  prodotto, la menzione "denominazione di origine
protetta"   in  conformita'  all'art.  8  del  regolamento  (CEE)  n.
2081/1992  e  sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 15 maggio 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio

      Disciplinare di produzione della denominazione di origine
          protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena"
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La   denominazione   di   origine   protetta   "Aceto   balsamico
tradizionale  di  Modena"  e' riservata al prodotto che risponda alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.