Alle  amministrazioni  destinatarie
                                     del   decreto   legislativo   12
                                     febbraio 1993, n. 39
                                     e, p.c.
                                  Al Dipartimento   per  la  funzione
                                     pubblica
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Avvocatura generale dello Stato

  Si   rende   noto   che   l'Autorita',   sulla   base  dei  criteri
predeterminati  con la circolare AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998, atteso
l'esito  favorevole della procedura relativa, nel corso dell'Adunanza
del  10 maggio  2000  ha  deliberato la qualificazione del "gruppo di
monitoraggio"  interno  al  Centro tecnico per la rete unitaria della
pubblica amministrazione.
  Detta   qualificazione,   avente  validita'  per  un  triennio,  e'
subordinata  al  permanere  dei  requisiti prescritti dalla circolare
indicata  in  oggetto  (insussistenza  di cause di incompatibilita' -
capacita' tecnica) per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio.
  L'elenco  delle amministrazioni che possono avvalersi di un "gruppo
di  monitoraggio" interno, riepilogato in allegato 1, e' suscettibile
di   integrazioni   e   modificazioni,   che  saranno  rese  note  in
concomitanza  di  successive deliberazioni dell'Autorita', adottate a
seguito     dell'ultimazione    della    relativa    "procedura    di
qualificazione".
  Ai  sensi  della richiamata circolare, la conseguita qualificazione
del  "gruppo  di  monitoraggio"  interno consente all'amministrazione
interessata l'autonoma esecuzione delle attivita' di monitoraggio sui
propri   contratti   relativi   alla   progettazione,  realizzazione,
manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi
automatizzati,  ferma restando la facolta' dell'amministrazione - ove
cio'   fosse   ritenuto  necessario  -  di  far  ricorso  a  societa'
specializzate  incluse  nell'elenco  di cui all'art. 13, comma 2, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
                                                   Il presidente: Rey