IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;
  Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato  20  ottobre  1995, n. 527 e 31 luglio 1997, n. 319,
attuativi della legge n. 88/1992;
  Vista la propria delibera 12 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70, in materia di criteri e procedure per
la realizzazione dei patti territoriali;
  Viste  le proprie delibere 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale
8  maggio  1997, n. 105), 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale 22
agosto  1998, n. 195), 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale 7
gennaio   1999,   n.  4),  9  giugno  1999,  n.  77,  in  materia  di
programmazione negoziata ed in particolare la delibera 9 giugno 1999,
n.  81  (Gazzetta  Ufficiale  14 luglio 1999, n. 163) che limita, fra
l'altro,  la  stipula  di  nuovi  contratti  d'area ai soli contratti
previsti per legge o con istruttoria conclusa;
  Vista  la  propria  delibera 15 febbraio 2000, n. 14 che ripartisce
L. 9.226,723,  miliardi  (4.765,205  Meuro), compresivi di L. 726,723
miliardi  (375,321 Meuro) rimasti disponibili a carico della delibera
9  giugno  1999,  n.  77,  tra  diverse  finalita'  di  sostegno agli
investimenti  produttivi  e prevede, tra l'altro, di destinare L. 700
miliardi  (361,519  Meuro)  ai  contratti  d'area  previsti per legge
(Avellino  e Salerno) e ai protocolli aggiuntivi relativi a quelli di
Agrigento,  Gela,  Messina,  Porto-Torres, Sulcis e Torrese-Stabiese,
nonche' di finanziare nell'ambito delle risorse stanziate, punto 1.2,
lettera a),  anche  bandi  mirati per territorio e/o settore ed altre
iniziative  di investimento concordate tra amministrazioni centrali e
regioni;
  Visto  il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio  1998,  n.  175) volto ad assicurare trasparenza e pubblicita'
alle  modalita'  e  ai  criteri relativi alle attivita' di assistenza
tecnica  e  di  istruttoria  dei  patti  territoriali e dei contratti
d'area,  come regolamentati con le convenzioni stipulate tra societa'
di   servizi   e   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Tenuto  conto  che  nella  citata  delibera del 15 febbraio 2000 e'
previsto,  al  punto  6,  il  riordino  delle procedure relative agli
strumenti  di  programmazione negoziata entro il 31 dicembre 2000, al
fine  di  consentire  alle  regioni  l'esercizio  delle funzioni loro
conferite in materia dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Ritenuto   opportuno  accelerare  la  predetta  fase  di  riordino,
anticipando  al  30  giugno  2000  le decisioni di questo Comitato in
materia   di   programmazione   negoziata  e  disciplinando  la  fase
transitoria;
  Considerato che, in seguito a provvedimenti di rideterminazione del
finanziamento,  si  potranno rendere disponibili risorse finanziarie,
gia'  incluse  nella  finanza  del patto territoriale o del contratto
d'area, e che e' opportuno autorizzarne l'impiego, almeno parziale, a
copertura  di  oneri  relativi  all'animazione  e all'attivazione dei
patti territoriali e dei contratti d'area;
  Considerata  l'opportunita'  di  consentire  che siano inserite nei
contratti   d'area   iniziative   imprenditoriali  che  costituiscano
ampliamenti  di  attivita' esistenti, garantendo, mediante l'adozione
di  adeguati  vincoli,  in  analogia a quanto previsto dalla legge n.
488/1992, che in virtu' di cio' non si determinino meri trasferimenti
di attivita' e che siano comunque assicurati significativi incrementi
occupazionali;
  Ritenuto  opportuno  che  il  principio della selezione concorsuale
delle   iniziative   imprenditoriali   ammesse  ad  agevolazione  sia
applicato anche per i contratti d'area;
                              Delibera:
                       1. Patti territoriali.
  Al  fine  di  garantire  il  proficuo  avvio della nuova fase della
programmazione  negoziata,  nel  quadro  della  riforma  dei relativi
strumenti,  che  sara'  definita  entro il 30 giugno 2000, i soggetti
convenzionati  per  l'attivita'  di  istruttoria bancaria a decorrere
dalla data della presente delibera:
    a) accetteranno nuove richieste di istruttoria solo relativamente
a   patti   territoriali   che   siano   specializzati   nei  settori
dell'agricoltura  e  della  pesca.  Tali  istruttorie dovranno essere
concluse  entro i termini previsti al punto 1.4 della citata delibera
15 febbraio 2000;
    b) entro  la  medesima scadenza dovranno essere concluse tutte le
istruttorie in corso alla data di adozione della presente delibera.
  Dalla  medesima  data e' sospesa la concessione dell'autorizzazione
ai  soggetti  promotori  di  patti  territoriali  di  avvalersi delle
societa'  convenzionate  per  l'attivita'  di  supporto  e assistenza
tecnica,  previste  dal  punto 2.10.1 della propria delibera 21 marzo
1997,  n.  29,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n.
105.
                        2. Contratti d'area.
  2.1. Limitatamente  ai  contratti  d'area previsti per legge di cui
alle  premesse,  e'  ammesso  anche  il  finanziamento  di iniziative
imprenditoriali  dirette  all'ampliamento  di  attivita' esistenti, a
condizione che:
    a) non  si  tratti  di  rilocalizzazioni di cicli produttivi o di
impianti  preesistenti  anche  in aree diverse da quelle comprese nel
contratto d'area;
    b) la  solidita'  economico-finanziaria  dell'azienda  e  la  sua
capacita'  di  stare  sul  mercato  siano  dimostrate nel complesso e
riconosciute,  in  particolare,  sulla  base  degli investimenti gia'
realizzati sul territorio;
    c) l'occupazione  prevista  sia  aggiuntiva  rispetto  ai livelli
occupazionali  riferiti  alle  aziende  interessate o, qualora queste
facciano parte di un gruppo imprenditoriale, all'intero gruppo;
    d) il rapporto tra contributo pubblico e nuovi addetti non superi
di  oltre  il  10%  quello  medio  delle  iniziative  di  ampliamento
finanziate  nella  medesima regione a carico del bando della legge n.
488/1992 emanato in data 16 febbraio 1998.
  Per  quanto  riguarda  gli  ampliamenti,  la  positiva  conclusione
dell'istruttoria  e'  comunque  subordinata alla documentazione della
avvenuta verifica delle condizioni di flessibilita' che sara' attuata
tra    le    parti   sociali,   tenendo   conto   della   consistenza
dell'occupazione aggiuntiva.
  2.2. Per  i contratti d'area ed i protocolli aggiuntivi di cui alla
propria delibera del 15 febbraio 2000, le agevolazioni sono concesse,
fermo restando il limite massimo di L. 300 miliardi (154,937 euro) di
investimenti   per   ciascun  contratto,  sulla  base  di  specifiche
graduatorie  formate  con  le  modalita'  e  i  criteri  previsti  in
attuazione  dell'art.  1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.  415,  convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992,
n.  488. A tal fine sono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5,
comma   5,   della  propria  delibera  27 aprile  1995  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quello relativo alle
priorita'   regionali.   Il   soggetto  incaricato  dell'istruttoria,
individuato  dal  responsabile  unico del contratto d'area tra quelli
convenzionati  con  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione economica, qualora l'istruttoria stessa sia gia' stata
avviata o gli venga trasmessa, dal responsabile unico, documentazione
gia'  da lui acquisita relativa a programmi di investimenti, provvede
a  richiedere alle imprese gli elementi e la documentazione necessari
alla formazione delle graduatorie.
                       3. Disposizioni comuni.
  Una  quota non superiore al 20% delle risorse destinate dallo Stato
al finanziamento delle iniziative comprese in patti territoriali o in
contratti   d'area,  che  si  rendessero  disponibili  in  seguito  a
provvedimenti  di  rideterminazione del finanziamento successivi alla
data   della   presente   delibera,   puo'   essere   utilizzata  per
corrispondere  ai  soggetti  responsabili dei patti territoriali e ai
responsabili  unici  dei contratti d'area le somme per lo svolgimento
del  compito  di  cui  all'art.  2,  comma 203 e seguenti della legge
23 dicembre  1996,  n.  662,  come  modificato dall'art. 43, comma 2,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. La determinazione della effettiva
percentuale  e'  stabilita con decreto del direttore del servizio per
la  programmazione  negoziata,  tenendo  conto,  in  particolare, dei
motivi  che hanno originato la rideterminazione del finanziamento. Le
risorse  di  cui  sopra  concorrono  (a parziale modifica del punto 2
della  propria delibera 9 giugno 1999, n. 81) secondo quanto previsto
dai  punti  2.11 e 3.10 della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, alla copertura degli
oneri  derivanti  dallo  svolgimento  di  attivita'  istruttorie o di
supporto  e assistenza tecnica dei patti territoriali o dei contratti
d'area.
  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica  provvede  alla revoca delle iniziative imprenditoriali non
avviate  entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente
delibera  o dalla data in cui siano divenute definitive le necessarie
autorizzazioni, ove successive, salva la proroga di sei mesi per casi
di  forza  maggiore.  Il  Ministero  del  tesoro del bilancio e della
programmazione   economica   dichiara  altresi'  la  decadenza  dalle
agevolazioni  per  tutte  le  iniziative  per  le quali, entro trenta
giorni  dalla data di pubblicazione della presente delibera non siano
stati  presentati  i progetti esecutivi o le integrazioni progettuali
richieste.
  Sino  all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 43, comma
2,  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  che  disciplinera', tra
l'altro,  in  via  organica  le  ipotesi  di  revoca, le agevolazioni
concesse  sono  altresi'  revocate,  nei  casi e con le modalita', in
quanto  applicabile,  di  cui  all'art.  8  del  decreto ministeriale
20 ottobre  1995, n. 527, indicato in premessa, cosi' come modificato
ed  integrato  dal successivo decreto ministeriale 31 luglio 1997, n.
319.
    Roma, 17 marzo 2000
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2000
Reg.  n.  2  Tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica
foglio n. 41