Le  aziende  che  intendono  modificare  i  prezzi  delle proprie
specialita'  medicinali  per l'adeguamento alla terza fase del prezzo
medio  europeo,  devono inviare la richiesta di variazione del prezzo
alla  segreteria  del  CIPE  - Ufficio sorveglianza farmaci, entro il
10 giugno corrente anno.
    Ai   sensi  dell'art.  29,  comma  7,  della  legge  n.  488  del
23 dicembre  1999  non  e'  autorizzata  la richiesta di modifica del
prezzo   per  le  specialita'  aventi  confezioni  registrate  e  con
procedura nazionale e di mutuo riconoscimento.
    La domanda dovra' contenere, cosi' come avvenuto nelle precedenti
occasioni, le seguenti informazioni:
      nome  specialita',  codice  AIC,  prezzo ex factory 2a tranche,
prezzo  al  pubblico  2a  tranche,  valore tranche, prezzo ex factory
3a tranche, prezzo al pubblico 3a tranche.
    Le  confezioni  di specialita', per le quali e' scaduta la tutela
brevettuale,  che  in  ottemperanza  a  quanto disposto dall'art. 29,
comma 4, della legge sopra citata hanno ridotto il proprio prezzo del
5%,  per  il  calcolo  della 3a fase devono sommare all'ex factory 2a
tranche  comunicato a questo ufficio in occasione dell'adeguamento al
prezzo  medio europeo del giugno 1999, il valore annuo della tranche,
ridurre  del 5% l'ex factory 3a tranche, successivamente aggiungere i
margini  alla distribuzione e l'IVA e infine arrotondare il prezzo al
pubblico cosi' calcolato.
  Qualora  l'ufficio  non  chieda  di rettificare i prezzi comunicati
entro  il 28 giugno prossimo venturo, l'azienda potra' richiederne la
pubblicazione   sulla  seconda  parte  della  Gazzetta  Ufficiale  ed
entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo e comunque non
prima del 15 luglio.
    Per tutto quanto non riportato nel presente comunicato valgono le
disposizioni   contenute   in  quello  precedente,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999.