IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con
                      IL MINISTRO DEL TESORO ed
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Visto  che  l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed  il  Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni
anno  con  decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti
di  tubercolosi  e  brucellosi  e  degli  ovini  e caprini infetti di
brucellosi;
  Vista  la  legge  2 giugno  1988, n. 218, concernente misure per la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
  Visto  il  decreto  2 maggio  1996, n. 358, e successive modifiche,
regolamento  concernente  il piano nazionale per l'eradicazione della
leucosi bovina enzootica;
  Visto  il  decreto  27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche,
regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti bovini;
  Visto  il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente
il  piano  nazionale  per  la  eradicazione  della  tubercolosi negli
allevamenti bovini e bufalini;
  Visto  il  decreto  2 luglio  1992, n. 453, e successive modifiche,
regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
  Vista  la  legge  31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il
rifinanziamento  della  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti dalla
tubercolosi e dalla brucellosi;
  Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  237  del  17 settembre  1968)  e  successive
modifiche,  concernente  norme per la corresponsione delle indennita'
di abbattimento dei bovini infetti;
  Visti   i   criteri   e   le   modalita'   stabiliti   dal  decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  228 del 1o ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
  Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1999 (pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   162   del  13  luglio  1999)  concernente
l'applicazione  dell'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, per
l'anno  1999  per  la determinazione della misura delle indennita' di
abbattimento  degli  animali  della  specie bovina, bufalina, ovina e
caprina;
  Considerato  che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e
per  la  leucosi  bovina  non  prevedono attivita' di controllo negli
allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per
la  tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano
di sorveglianza da parte delle regioni;
  Ritenuto  quindi  di non dover differenziare l'indennizzo di bovini
da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto
l'esiguo   numero  di  questi  ultimi  eventualmente  interessati  da
provvedimenti di abbattimento;
  Considerato   che  le  spese  relative  alla  corresponsione  delle
indennita'  di  cui  trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal
Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto  che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2000
della  misura  delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini
infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli
ovini e caprini infetti di brucellosi;
  Visto  il  parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e
forestali con la nota n. 23765 del 25 novembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari  dei  bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di
brucellosi  e  di  leucosi  enzootica  dei bovini, gia' confermata in
L. 663.000  a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata
con  decorrenza  1o gennaio  2000 per gli animali abbattuti nel corso
dell'anno 2000.
  2.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i  bovini  quando  le  carni  ed i visceri debbono essere interamente
distrutti,   confermata   in  L. 1.216.000  a  capo,  con  decorrenza
1o gennaio  1999 rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2000 per
gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000.
  3.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art.  6  della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai
proprietari  dei  bufalini  abbattuti perche' infetti di tubercolosi,
brucellosi  e  leucosi,  e'  stabilita  in  L. 679.000  a  capo,  con
decorrenza  dal  1o gennaio  2000 per gli animali abbattuti nel corso
dell'anno 2000.
  4.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i  bufalini  quando  le carni ed i visceri debbono essere interamente
distrutti,  e'  stabilita  in L. 1.245.000 a capo, con decorrenza dal
1o gennaio  2000  per  gli  animali  abbattuti  e distrutti nel corso
dell'anno 2000.
  5.  La  misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per
capo,  negli  allevamenti  bovini e bufalini che non superano i dieci
capi.
  6.  Le  tabelle  allegate  al  presente  decreto  sono  fissate  le
indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e
bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.