IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO ed
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla
bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla
brucellosi;
Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni
anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti
di tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti di
brucellosi;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche,
regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della
leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche,
regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti bovini;
Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente
il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli
allevamenti bovini e bufalini;
Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche,
regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il
rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla
tubercolosi e dalla brucellosi;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive
modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennita'
di abbattimento dei bovini infetti;
Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 1o ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999) concernente
l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per
l'anno 1999 per la determinazione della misura delle indennita' di
abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e
caprina;
Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e
per la leucosi bovina non prevedono attivita' di controllo negli
allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per
la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano
di sorveglianza da parte delle regioni;
Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini
da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto
l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da
provvedimenti di abbattimento;
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal
Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2000
della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini
infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli
ovini e caprini infetti di brucellosi;
Visto il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e
forestali con la nota n. 23765 del 25 novembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di
brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, gia' confermata in
L. 663.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata
con decorrenza 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso
dell'anno 2000.
2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente
distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza
1o gennaio 1999 rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2000 per
gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000.
3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai
proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi,
brucellosi e leucosi, e' stabilita in L. 679.000 a capo, con
decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso
dell'anno 2000.
4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente
distrutti, e' stabilita in L. 1.245.000 a capo, con decorrenza dal
1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso
dell'anno 2000.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per
capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci
capi.
6. Le tabelle allegate al presente decreto sono fissate le
indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e
bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.