IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali
nazionali
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in
particolare dall'art. 16 lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazione geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CEE n. 1107/96 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione fra le altre
dell'indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" nel quadro
della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite le regioni;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista la segnalazione del Consorzio per la tutela dell'indicazione
geografica protetta "Fungo di Borgotaro", con la quale il suddetto
consorzio ha proposto, quale organismo privato per svolgere attivita'
di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi,
la societa' "PAI - Products Authentication Inspectorate Limited" con
sede in West Sussex, 65 High Street, Worthing BN 11 1DN e domiciliata
per le attivita' presso la controllata PAI Italia S.r.l., in Borgo
Giacomo Tommasini, 9 - 43100 Parma;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto
ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998, con particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che la "PAI - Products Authentication Inspectorate
Limited" risulta gia' iscritta nell'elenco degli organismi di
controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di
specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo "PAI - Products Authentication
Inspectorate Limited" con sede in West Sussex, 65 High Street,
Worthing BN 11 1DN e domiciliata per le attivita' presso la
controllata PAI Italia S.r.l. con sede in Borgo Giacomo Tommasini, 9
- 43100 Parma, iscritta all'elenco degli organismi di controllo
privati per denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni
geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG)
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai
sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, e'
autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n.
526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10
del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione
geografica protetta "Fungo di Borgotaro", registrata in ambito
europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107/96.