IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, con il quale e' stato approvato il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, prorogato con decreti 8 febbraio 1991, 15 febbraio 1992, 26 febbraio 1993, 21 febbraio 1994, 21 luglio 1995, 9 dicembre 1996 e 11 novembre 1997, con i quali e' stato annualmente consentito, in via sperimentale, l'esercizio della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1998, n. 445, con il quale e' stato emanato il "Regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca"; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Considerata l'opportunita' di instaurare, sulla base dei risultati conseguiti con il regime sperimentale, un regime definitivo di operativita' della pesca costiera locale che garantisca una migliore salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera; Sentito il parere del comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta congiunta del 17 marzo 1999; Decreta: Art. 1. 1. Gli armatori delle navi da pesca costiera locale possono presentare domanda, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti, al fine di conseguire l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale. 2. La domanda, redatta su carta da bollo secondo lo schema in allegato A e' presentata al Capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave.