IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  recante  regolamento  per  l'esecuzione  della legge 14 luglio
1965, n. 963;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n.  435,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
  Visto   il   decreto   ministeriale   22 giugno  1982,  concernente
l'approvazione  del  regolamento  di  sicurezza per le navi abilitate
all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 gennaio  1990,  prorogato  con
decreti   8 febbraio   1991,   15 febbraio  1992,  26 febbraio  1993,
21 febbraio 1994, 21 luglio 1995, 9 dicembre 1996 e 11 novembre 1997,
con  i  quali  e'  stato annualmente consentito, in via sperimentale,
l'esercizio  della  pesca  costiera  locale fino a una distanza di 12
miglia dalla costa;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1998,
n.  445,  con il quale e' stato emanato il "Regolamento recante norme
per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca";
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Considerata  l'opportunita' di instaurare, sulla base dei risultati
conseguiti  con  il  regime  sperimentale,  un  regime  definitivo di
operativita'  della pesca costiera locale che garantisca una migliore
salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera;
  Sentito  il  parere del comitato per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e della Commissione consultiva
centrale  per  la pesca marittima nella seduta congiunta del 17 marzo
1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  armatori  delle  navi  da  pesca  costiera  locale possono
presentare domanda, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti,
al fine di conseguire l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'
fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.
  2.  La  domanda,  redatta  su  carta  da bollo secondo lo schema in
allegato A   e'   presentata  al  Capo  del  compartimento  marittimo
d'iscrizione della nave.