IL COMITATO ISTITUZIONALE

  Premesso che nel periodo 1988-1990 e negli anni 1993 e 1994 si sono
verificati  fenomeni  di  sofferenza idrica nel bacino del Piave, che
hanno  comportato  la completa mancanza d'acqua nell'alveo per lunghi
tratti  del  fiume  e  conseguentemente hanno dato luogo a situazioni
conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;
  Premesso  che  l'insieme  delle utenze del corso d'acqua, pur nelle
priorita'  previste dalla legge n. 36 del 5 gennaio 1994, riguarda un
sistema  socio-economico  particolarmente  complesso, i cui interessi
appaiono ugualmente meritevoli di tutela;
  Premesso    che   tra   le   piu'   significative   situazioni   di
conflittualita', nei periodi sopra menzionati si e' manifestata:
    la   conflittualita'  degli  usi  idroelettrici  ed  irrigui  nei
confronti  degli  aspetti  naturalistico  ambientali,  in  quanto  in
situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso
minimo  vitale  in  alcuni  tratti del corso d'acqua, con conseguente
sofferenza  dell'assetto  idrobiologico  del  corpo idrico, delle sue
capacita'  autodepurative  e  della  capacita'  di ricarica dei corpi
idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;
    la conflittualita' tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli
usi  ricreativi  dei  bacini artificiali montani; infatti tali ambiti
territoriali,  a  notevole  vocazione turistica, risultano fortemente
penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva;
  Considerato che il Comitato istituzionale nella seduta del 6 maggio
1998  ha adottato per il bacino nazionale del fiume Piave il progetto
del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche;
  Considerato  che  gli  articoli 11,  12,  13  e  15  delle norme di
attuazione  contenute  nella fase programmatica del suddetto progetto
di  piano, prevedono le azioni da intraprendere in caso di situazioni
siccitose;
  Preso  atto  della  relazione  del  segretario  generale,  circa la
situazione  siccitosa  che si sta configurando nel bacino del Piave e
che  nei  prossimi  mesi  primaverili  potrebbe  gia'  comportare  il
manifestarsi delle situazioni conflittuali sopra descritte;
  Considerata  quindi  la  necessita'  di  adottare con tempestivita'
opportuni  provvedimenti,  finalizzati a preservare le disponibilita'
idriche ora presenti;
  Considerato  che tali provvedimenti possono essere adottati tramite
misure temporanee di salvaguardia che anticipino e rendano cogenti le
sopraccitate norme del progetto di piano stralcio;
  Visti  gli  articoli  11,  12, 13, 15 delle norme di attuazione del
progetto del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del
bacino del fiume Piave;
  Visto  l'art,  17  della legge n. 183 del 18 maggio 1989 modificato
dall'art.  12,  comma  3, della legge n. 493 del 4 dicembre 1993, che
attribuisce  all'Autorita'  di  bacino  la  facolta'  di adottare, in
attesa  della  approvazione  del piano di bacino, tramite il Comitato
istituzionale, idonee misure di salvaguardia;
  Richiamati gli articoli 1, 3, comma 1, lettera i), comma 2, lettera
b), della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
  Richiamato   per   quanto  occorre  l'art.  43  del  regio  decreto
11 dicembre 1933, n. 1775;
  Richiamati  gli  articoli 2, 3, comma 3, e 28, comma 1, della legge
n. 36 del 5 gennaio 1994;
  Richiamato  per  quanto  occorre  il  decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                Obiettivi delle norme di salvaguardia
  Allo  scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati
nelle   premesse   e  tutelare  le  risorse  idriche  superficiali  e
sotterranee  nel  bacino  del  Piave, in conformita' ai contenuti del
"Progetto   di   piano   di   bacino"  adottato  da  questo  Comitato
istituzionale  il  6 maggio  1998,  nonche' per stabilire aspetti non
ancora   compiutamente   disciplinati,   sono   adottate   norme   di
salvaguardia  che  anticipano,  in parte, i contenuti riportati nella
parte IV - fase programmatica di detto progetto.
  Formano  pertanto  parte integrante della presente deliberazione le
norme  di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15, riportate nell'allegato,
che  costituiscono uno stralcio delle "norme di attuazione del piano"
di  cui  al paragrafo 15 del progetto di piano in quanto strettamente
correlate con gli articoli che seguono.
  In  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  11  delle  norme  di
attuazione   del   progetto  di  piano,  che  diventano  cogenti  con
l'adozione  del  presente  provvedimento,  e' demandato al segretario
generale  dichiarare  -  con  proprio  provvedimento  -  lo  stato di
sofferenza  idrica  derivante  dal  configurarsi  di  una  situazione
siccitosa.
  Al  configurarsi  della situazione di cui all'art. 11, le misure di
salvaguardia   adottate   con   delibera  n.  1  da  questo  Comitato
istituzionale in data 22 marzo 1999, modificate con delibera n. 4 del
26 ottobre  1999 devono ritenersi temporaneamente sospese, o modulate
in relazione a quanto previsto dall'art. 13 delle norme di attuazione
del progetto di piano.