Il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, esaminata la
domanda  intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Melone
di  Pachino"  come  indicazione  geografica  protetta  ai  sensi  del
regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dalla "Associazione per la
tutela   dei   prodotti  tipici  di  Pachino"  con  sede  in  Pachino
(Siracusa),  via Torino n. 24, esprime parere favorevole sulla stessa
e  sulla  proposta  di  disciplinare di produzione nel testo appresso
indicato.
    Le eventuali osservazioni adeguatamente motivate, dovranno essere
presentate  dai  soggetti  interessati, nel rispetto della disciplina
fissata  dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Direzione generale
delle  politiche  agricole  ed  agroindustriali  nazionali  - Ufficio
tutela  delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche
e delle attestazioni di specificita' - via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/1992, ai competenti Organi comunitari.
                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'indicazione   geografica   protetta   "Melone  di  Pachino"  e'
riservata  ai  frutti  di melone che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti  dal regolamento CEE n. 2081/1992 e indicati nel
presente disciplinare di produzione.