Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Melone di Pachino" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dalla "Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino" con sede in Pachino (Siracusa), via Torino n. 24, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita' - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti Organi comunitari. Art. 1. Denominazione L'indicazione geografica protetta "Melone di Pachino" e' riservata ai frutti di melone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/1992 e indicati nel presente disciplinare di produzione.