IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a. Sail tendente ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e successivi,
con  i  quali  e'  stato concesso, a decorrere dal 21 luglio 1998, il
suddetto trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale datato 8 luglio
1999  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Sail,  con  sede  in Bari e unita' di Gioia del Colle (Bari),
(NID  9916BA0043)  per  un massimo di trentacinque unita' lavorative,
per il periodo dal 21 luglio 1999 al 20 gennaio 2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il 24 agosto 1999 con decorrenza 22
luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento  verifica  il  rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 aprile 2000
                                         Il direttore generale: Daddi