IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza della ditta Michelin italiana tendente ad ottenere
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale
e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del comitato tecnico, di cui
all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate
nella seduta del 17 febbraio 2000;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 27 aprile
2000,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla -
S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, e succursali di:
    Genova  (NID  9804GE0030),  per  un  massimo  di  quattro  unita'
lavorative;
    Pregnana  Milanese  (Milano)  (NID 9803MI0139), per un massimo di
cinque unita' lavorative;
    Ancona - localita' Baraccola, (NID 9811AN0005), per un massimo di
quattro unita' lavorative;
    Castel  Maggiore  (Bologna),  (NID 9908BO0023), per un massimo di
quattro unita' lavorative;
    Verona (NID 9806VR0008), per un massimo di tre unita' lavorative;
per il periodo dal 1o ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
  Istanza  aziendale  presentata il 12 ottobre 1998 con decorrenza 1o
ottobre 1998.