IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1o  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare
l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 dicembre 1996 con il quale
sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25, punto b);
  Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
  Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera a) del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Vista  la  deliberazione  del C.I.P.E. - Comitato interministeriale
per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n.
62,  con  le  quali  sono  stati dettati i criteri per l'applicazione
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo  reiterato  dal  decreto-legge  n.  510/1996,  convertito, con
modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Viste le istanze presentate dalle societa', di seguito elencate nel
dispositivo,  con  le  quali  e'  stata  richiesta la concessione del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, con decorrenza
non  successiva  al  31  ottobre 1996, ai sensi della citata legge n.
608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utile, approvati dalle
competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art.
1,  della  legge  n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e
gestiti dalle aziende in questione;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di  cui all'art. 1 della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma
1,  let.  B)  della  legge  23  dicembre 1999,  n. 488, in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b,
del   decreto-legge   1o   ottobre   1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608, e successive
modificazione ed integrazioni, nonche' l'art. 62, comma 1, lettera B)
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogata la concessione del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con  decreto  ministeriale  del  10  maggio 1996,  con effetto dal 1o
dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
S.p.a.  Raccorderia  meridionale,  con  sede  in  Napoli,  unita'  di
Castellammare  di  Stabia (Napoli) (NID 0015000008) per un massimo di
venti  unita'  lavorative,  per  il periodo dal 1o gennaio 2000 al 30
aprile 2000.