IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1o  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608 in particolare
l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 dicembre 1996 con il quale
sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25, punto b);
  Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
  Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte
dei  conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con
la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6,
comma  21,  del  decreto-legge  4  dicembre  1995,  n. 515, da ultimo
reiterato    dal   decreto-legge   n.   510/1996,   convertito,   con
modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Viste le istanze presentate dalle societa', di seguito elencate nel
dispositivo,  con  le  quali  e'  stata  richiesta la concessione del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, con decorrenza
non  successiva  al  31  ottobre 1996, ai sensi della citata legge n.
608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti di lavoro socialmente approvati dalle competenti
commissioni  per  l'impiego  ovvero, anche in deroga all'art. 1 della
legge  n.  608/1996,  elaborati  dall'agenzia per l'impiego e gestiti
dalle aziende in questione;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di cui all'art. 1, della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma
1,  lettera  b),  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b),
del   decreto-legge   1o   ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608, e successive
modificazione  ed  integrazioni,  nonche' l'art. 62, comma 1, lettera
b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogata la concessione
del   trattamento   straordinario  di  integrazione  salariale,  gia'
disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto dal
29  ottobre  1995,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla   S.p.a.  Selenia  con  sede  in  Crotone,  unita'  di  Crotone
(NID 0018000001)  per un massimo di trentanove unita' lavorative, per
il periodo dal 1o gennaio 2000 al 30 aprile 2000.