IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  2,  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1998,  n.  86,  convertito con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1998, n. 160;
  Visto l'art. 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista la sentenza n. 38 del 10 marzo 2000 pronunciata dal tribunale
di   Brescia   che   ha   dichiarato   il   fallimento  della  S.r.l.
Calzaturificio Golden Rose;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 marzo 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio
Golden  Rose con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unita'
in  Verolanuova  (Brescia),  (NID  0003BS0169),  per  un  massimo  di
trentacique  unita'  lavorative, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 2000
al 9 settembre 2000.