IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1998, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1998, n. 160; Visto l'art. 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista la sentenza n. 38 del 10 marzo 2000 pronunciata dal tribunale di Brescia che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Calzaturificio Golden Rose; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 marzo 2000; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Golden Rose con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unita' in Verolanuova (Brescia), (NID 0003BS0169), per un massimo di trentacique unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 2000 al 9 settembre 2000.