IL MINISTRO DELLA SANITA' e
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Visto  il  decreto  legislativo  22 giugno 1999, n. 230, recante il
"Riordino  della  medicina  penitenziaria,  a norma dell'art. 5 della
legge 30 novembre 1998, n. 419";
  Visto,  in particolare, l'art. 8, comma 2, del predetto decreto, il
quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro  della sanita' e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica e con il Ministro per la
funzione  pubblica,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate almeno
tre  regioni  nelle quali avviare il trasferimento graduale, in forma
sperimentale,  delle  funzioni sanitarie non gia' trasferite ai sensi
del precedente comma 1;
  Considerato,  altresi',  che  con  il  medesimo decreto deve essere
stabilita  la  durata  della fase sperimentale e che tale durata deve
tenere  conto  dei termini previsti dall'art. 5, comma 2, della legge
30 novembre  1998,  n.  419, il quale prevede che entro diciotto mesi
dall'entrata  in  vigore  del decreto legislativo n. 230 del 1999, il
Governo    adotti,    anche    con    riferimento   all'esito   della
sperimentazione,  uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive del suddetto decreto;
  Ritenuto   opportuno,   ai   fini   della   effettuazione   di  una
sperimentazione   che   consenta   di   poter  disporre  di  elementi
informativi  utili a poter successivamente procedere al trasferimento
delle   funzioni   sanitarie  sull'intero  territorio  nazionale,  di
individuare  regioni situate nel nord, nel centro e nel sud del Paese
e  nelle  quali  siano  presenti  istituti  penitenziari di rilevante
importanza,  avuto riguardo anche alla composizione della popolazione
detenuta;
  Ritenuta,  altresi',  l'opportunita',  di  costituire  un  apposito
comitato   per   il   monitoraggio   e   la  valutazione  della  fase
sperimentale;
  Vista  l'intesa  sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 4 aprile 2000;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                             Decretano:
                               Art. 1.
Individuazione delle regioni nelle quali attuare la fase sperimentale
  1.  Ai  sensi  e per gli effetti previsti dall'art. 8, comma 2, del
decreto  legislativo  22 giugno  1999,  n.  230,  sono individuate le
seguenti regioni: Toscana, Lazio e Puglia.
  2.  Nelle  suddette  regioni  sono trasferite al Servizio sanitario
nazionale  tutte  le  funzioni  sanitarie  svolte dal Ministero della
giustizia   -  Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria,  ad
eccezione   di   quelle   effettuate   negli   ospedali  psichiatrici
giudiziari, che restano di competenza del predetto Ministero, al fine
di  rispettare il principio della gradualita' previsto dalla suddetta
norma.
  3. Alla fase sperimentale si applica l'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo n. 230 del 1999.