IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto-legge  25 gennaio  1982,  n.  16, recante misure
urgenti  in  materia  di prestazioni integrative erogate dal Servizio
sanitario  nazionale,  convertito  in  legge,  con modificazioni, con
legge  25 marzo  1982,  n.  98, con il quale sono stati disciplinati,
sino  all'approvazione  del  piano  sanitario nazionale, gli speciali
regimi termali INPS e INAIL;
  Visto,  in  particolare,  il  terzultimo  alinea  della  lettera a)
dell'art.  1  del  decreto-legge  sopra  citato in forza del quale il
Ministro  della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto,
sentiti   l'INPS   e  l'INAIL,  le  disposizioni  necessarie  per  il
coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della
erogazione  delle  prestazioni  idrotermali  e  di  quelle economiche
accessorie agli assicurati dei predetti istituti;
  Visto l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visti  i  propri  decreti  del  12 agosto 1992 e del 27 aprile 1993
concernenti  le  patologie  che possono trovare reale beneficio dalle
cure termali e gli strumenti di controllo per evitare abusi;
  Visto   il   proprio   decreto   del   15 dicembre  1994,  recante:
"Modificazioni  all'elenco  delle patologie che possono trovare reale
beneficio dalle cure termali e proroga della sua validita'";
  Visto  il  proprio decreto del 20 marzo 1998, recante: "Proroga del
termine  per  la  revisione  dell'elenco  delle patologie che possono
trovare reale beneficio dalle cure termali";
  Visto  il  proprio  decreto in data 1o aprile 1999, con il quale e'
stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
  Visto  il  punto  3C  "Assistenza  specialistica semiresidenziale e
territoriale", nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del
piano  sanitario  nazionale  1994-1996,  approvato  con  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  dell'11 marzo  1994,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio
1994;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  20 settembre  1995,  n.  390,
convertito  in  legge, con modificazioni, con legge 20 novembre 1995,
n. 490;
  Visto  il  piano  sanitario  nazionale  per  il triennio 1998-2000,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
201 del 10 dicembre 1998;
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
  Preso  atto del parere favorevole dell'INPS e dell'INAIL, espresso,
rispettivamente, con lettere s.n. del 7 e del 19 gennaio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini   del   coordinamento   delle   attivita'   sanitaria   e
amministrativa   volte,  ai  sensi  del  quintultimo,  quartultimo  e
terzultimo  alinea  della  lettera  a)  dell'art. 1 del decreto-legge
25 gennaio  1982,  n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con
legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS
e  dell'INAIL  delle  prestazioni  idrotermali  di  competenza  delle
aziende  sanitarie  locali,  con  oneri  a carico del fondo sanitario
nazionale,   e  delle  prestazioni  economiche  accessorie  a  quelle
idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico
delle  competenti  gestioni  previdenziali,  si applicano, per l'anno
2000, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.