IL PRESIDENTE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168 "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Visto  il regolamento generale delI'INFN, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 1995;
  Vista la deliberazione n. 6615 del 29 ottobre 1999, con la quale il
consiglio    direttivo    ha    introdotto    nel   regolamento   per
l'amministrazione,   la  finanza  e  la  contabilita'  dell'INFN  una
apposita disposizione circa la misura delle anticipazioni concedibili
sui   contratti   di   fornitura  di  strumentazione  di  particolare
complessita', individuandone altresi' le relative tipologie;
  Vista  la nota dell'Istituto del 23 dicembre 1999, prot. n. 027559,
con la quale la deliberazione n. 6615 e' stata trasmessa al Ministero
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi
di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;
  Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989
e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;
                               Dispone
che  si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio
1989,  n.  168,  alla  pubblicazione,  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   della  integrazione  al  testo  del  vigente
regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita'
dell'INFN, adottata dal consiglio direttivo con deliberazione n. 6615
del  29 ottobre  1999  e  pertanto,  all'art.  53 del regolamento per
l'amministrazione,  la  finanza  e la contabilita' dell'INFN, dopo il
comma  53.4,  e'  introdotto il seguente comma 53.5: "La misura delle
anticipazioni   concedibili   per   le  forniture  di  strumentazione
scientifica  e  tecnologica  di particolare complessita' e' stabilita
caso  per  caso,  previa  esplicita motivazione, in sede di indizione
della  procedura  per l'aggiudicazione delle forniture stesse, ovvero
in  sede  di  definizione  dell'importo contrattuale nel caso di beni
offerti  da  fornitori unici. Dette anticipazioni, fino al limite del
20%  dell'importo  complessivo  previsto nel relativo contratto, sono
applicabili  alle  forniture di beni non tradizionali, usualmente non
reperibili  sul  mercato nella configurazione necessaria all'Istituto
ai   fini   della  costruzione  e  dell'implementazione  di  apparati
sperimentali per la ricerca nei campi istituzionali dell'INFN".
    Frascati, 24 maggio 2000
                                               Il presidente: Iarocci