Agli assessorati regionali sanita'
                                  Agli     assessorati    provinciali
                                     sanita' Trento e Bolzano
                                  Ai commissari   di  Governo  presso
                                     regioni e province autonome
                                      e per conoscenza:
                                  Alla   Presidenza   Consiglio   dei
                                     Ministri  -  Dipartimento affari
                                     sociali
                                  Al Ministero     dell'interno     -
                                     Gabinetto
                                  Al Ministero  degli affari esteri -
                                     Gabinetto
                                  Al Ministero   del   tesoro  -  RGS
                                     IGESPA
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                     previdenza sociale - Gabinetto
                                  Al Ministero    delle   finanze   -
                                     Gabinetto

  Con  circolare  del  22 aprile  1998,  protocollo  DPS.X-40/98-1010
(pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 1998) sono
state  emanate  le  direttive  per l'applicazione della legge 6 marzo
1998,  n.  40  (pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n. 40/L alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  59  del  12 marzo 1998), entrata in vigore a
decorrere  dal  27 marzo 1998, limitatamente a quelle di immediata ed
urgente attuazione, in attesa di poter completare le stesse direttive
una  volta emanato il regolamento di attuazione previsto dall'art. 1,
comma 6, della stessa legge.
  In   via  preliminare,  devesi  far  presente  che,  in  attuazione
dell'art.  47,  comma  1,  della  suddetta legge n. 40/1998, e' stato
emanato   con   il   decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n.  286
(supplemento  ordinario  n.  139/L alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del
18 agosto  1998)  il  testo  unico  delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  nel  quale sono state riunite e coordinate le norme della
stessa  legge  n. 40/1998 con le disposizioni, in quanto compatibili,
contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1921 n. 733, nella legge 30 dicembre 1986, n.
943, e nell'art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1985, n. 335.
  Con  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Gazzetta Ufficiale
n.  97 del 27 aprile 1999) sono state emanate disposizioni correttive
al sopraindicato testo unico 286/1998, a norma dell'art. 47, comma 2,
della  legge  n.  40/1998, che, per quanto di interesse e competenza,
hanno modificato gli articoli 33 e 49 del suddetto testo unico.
  In  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del testo
unico  e'  stato  emanato  infine,  con  decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394 (supplemento ordinario n. 190/L
alla  Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999, n. 258), il regolamento
di attuazione di cui sopra si e' detto.
  Nelle   materie   di   competenza   legislativa  delle  regioni  le
disposizioni  del  testo unico costituiscono principi fondamentali ai
sensi  dell'art.  117  della  Costituzione,  mentre per le materie di
competenza  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le province
autonome le disposizioni stesse hanno un valore di norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.
  In  proposito si precisa che l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59,   prevede,   al   comma   3,   che   rimangono  nella  competenza
dell'amministrazione  statale  le  funzioni  ed i compiti riguardanti
l'immigrazione,  i  rifugiati  e l'asilo politico oltre che i compiti
preordinati  ad  assicurare  l'esecuzione  a  livello nazionale degli
obblighi  derivanti  dal Trattato sull'Unione europea e dagli Accordi
internazionali.  Il  successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (supplemento ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del
21 maggio 1998) ha individuato in particolare, nel titolo IV - capo I
(Tutela della salute), tutte le funzioni amministrative che rimangono
nell'ambito della competenza del Ministero della sanita'.
  Devesi   in   primo  luogo  rilevare,  come  precisato  chiaramente
nell'art.  1,  comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 286/1998,
che  le  disposizioni  della legge si applicano ai cittadini di Stati
non  appartenenti  all'Unione  europea  e  agli  apolidi, che vengono
indicati nella stessa legge con il termine di stranieri.
  Ai  sensi del successivo comma 2 le stesse disposizioni non trovano
applicazione   nei   confronti   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  se  non  in  quanto  si  tratti  di  norme piu'
favorevoli.
  L'art.  1,  comma  3, del testo unico ribadisce, in linea generale,
che  deve  essere  fatto riferimento agli istituti giuridici previsti
dallo stesso testo unico per tutte le persone di cittadinanza diversa
da  quella italiana anche se tali istituti sono disciplinati da altre
disposizioni  di  legge, fatte salve le disposizioni piu' favorevoli,
interne   comunitarie   ed  internazionali,  vigenti  sul  territorio
nazionale.
  Il  suddetto testo unico , nel titolo V - capo I (articoli 34, 35 e
36),   ha  provveduto  a  dare  una  nuova  disciplina  alla  materia
riguardante    l'assistenza    sanitaria   ai   cittadini   stranieri
soggiornanti  sul  territorio  nazionale,  identificando tre distinte
categorie di beneficiari:
    I. stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale;
    II. stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale;
    III. stranieri che entrano in Italia per motivo di cura.
       I - Stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
  A) Iscrizione obbligatoria.
  B) Iscrizione volontaria.
                     A) Iscrizione obbligatoria.
  L'art. 34 del testo unico ed il relativo art. 42 del regolamento di
attuazione  affermano  l'obbligo  e  le  modalita' dell'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale dei seguenti soggetti:
    a) stranieri  regolarmente  soggiornanti  che  abbiano  in  corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
    b) stranieri  regolarmente  soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo  del  titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo,  per  motivi  familiari,  per  asilo  politico,  per  asilo
umanitario,   per  richiesta  di  asilo,  per  attesa  adozione,  per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
  Nell'art.  34  del  testo  unico vengono affermati due fondamentali
principi ai fini dell'iscrizione obbligatoria al S.S.N. dei cittadini
stranieri extracomunitari.
  Nel  punto  a)  viene  affermato il principio che lo svolgimento di
un'attivita'  lavorativa  o l'iscrizione nelle liste di collocamento,
nel   rispetto   della   legislazione   del   lavoro,   da'   diritto
all'iscrizione  obbligatoria  del  cittadino  straniero  regolarmente
soggiornante,  a  prescindere  dal fatto che il permesso di soggiorno
sia  stato  rilasciato  per  lavoro subordinato o autonomo (v. ad es.
art.  18,  comma  5, e art. 30, comma 2, del testo unico) o il motivo
del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria.
  E'  da  precisare  che,  a  differenza  di  quanto  previsto  dalla
legislazione  precedente,  con  la quale si provvedeva ad individuare
specifiche    figure    di    lavoratori   tenuti   all'assicurazione
obbligatoria,  con  la presente legge l'espressione "lavoro autonomo"
deve  essere  definita per esclusione, nel senso che tutti coloro che
svolgono  un'attivita'  lavorativa,  che  non rientri nell'ambito del
lavoro subordinato, rientrano nella figura del lavoratore autonomo in
quanto  soggetto  tenuto  alla dichiarazione dei redditi in base alle
disposizioni fiscali in vigore.
  Nel   punto   b)   sono,  invece,  specificamente  indicati,  quali
destinatari dell'assicurazione obbligatoria, tutti gli stranieri che,
in  relazione  alle  disposizioni  che  disciplinano  il rilascio del
permesso  di  soggiorno,  abbiano  ottenuto  il  permesso stesso o ne
abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi:
    1)  lavoro  subordinato:  il  riferimento  e'  al  titolo  III  "
Disciplina del lavoro" del testo unico;
    2)  lavoro autonomo: il riferimento e' al titolo III, articoli 26
e 27, del testo unico;
    3)   motivi   familiari:   disciplinato   nel   titolo  IV  dagli
articoli 28,  29,  30,  31,  32 e 33 del testo unico. In proposito si
deve rilevare che tale permesso e' rilasciato, ai sensi dell'art. 30,
comma  1,  punti  a),  b),  c), d), allo straniero che ha ottenuto il
visto d'ingresso per ricongiungimento familiare;
    4)  asilo  politico:  il  riferimento  e' agli articoli del testo
unico  2,  10,  comma  4, e 19, comma 1, all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n.
39,  alle  Convenzioni  di  Ginevra  del 28 luglio 1951 sui rifugiati
politici  (ratificata  con  legge 24 luglio 1954, n. 722, in Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1954 n. 196), e di New York del 28 settembre 1954
sugli  apolidi  (ratificata  con  legge  1o febbraio 1962, n. 306, in
Gazzetta  Ufficiale  7 giugno 1962, n. 142) al Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967 ed alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990
sempre sui rifugiati;
    5)  asilo  umanitario:  il riferimento e' agli articoli del testo
unico  18,  comma 1 (soggiorno per motivi di protezione sociale), 19,
comma 2, lettere a) e d) (divieto di espulsione e di respingimento di
minori  di  anni  diciotto  e  di  donne  in stato di gravidanza e di
puerperio  fino  ad  un  massimo  di  sei  mesi), 20, comma 1 (misure
straordinarie  di  accoglienza per eventi eccezionali) e 40, comma 1,
(stranieri  ospitati  in  centri  di accoglienza, qualora non abbiano
altro  titolo  all'assicurazione  obbligatoria  od  all'erogazione di
prestazioni sanitarie);
    6)   richiesta  di  asilo:  il  riferimento  e'  all'art.  1  del
decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416,  convertito  nella  legge
28 febbraio  1990,  n.  39; l'iscrizione obbligatoria riguarda coloro
che  hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario.
Rientra  in  questa  fattispecie  la  tutela del periodo che va dalla
richiesta   all'emanazione  del  provvedimento,  incluso  il  periodo
dell'eventuale   ricorso  contro  il  provvedimento  di  diniego  del
rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  e viene documentata mediante
esibizione   della   ricevuta   di  presentazione  dell'istanza  alle
autorita' di polizia;
    7) attesa adozione e affidamento: il riferimento e' agli articoli
29,  31  e  33,  comma  2,  del  testo unico e all'art. 2 della legge
4 maggio 1983, n. 184;
    8) acquisto di cittadinanza: in questo caso sono tutti coloro che
hanno  presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato
i  presupposti ed i requisiti, e che sono in attesa della definizione
del  procedimento  di riconoscimento, ai sensi della legge 5 febbraio
1992,  n.  21  (Gazzetta  Ufficiale  15  dicembre  1992, n. 38) e del
regolamento  di  esecuzione  emanato con decreto del Presidente della
Repubblica  12 ottobre  1993,  n.  572  (Gazzetta Ufficiale 4 gennaio
1994, n. 2).
  E' da precisare, in ordine alla tipologia dei permessi di soggiorno
che  danno  luogo all'iscrizione obbligatoria, che vi puo' essere una
proroga  del permesso di soggiorno per motivi di salute. Tale proroga
puo'  essere  concessa  al cittadino straniero in tutti quei casi nei
quali  abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia
professionale  che non consentano di lasciare il territorio nazionale
in  caso  di  scadenza del permesso di soggiorno. I motivi di salute,
che  giustificano  la  proroga dei permessi di soggiorno indicati nei
punti  da  1)  a  8)  devono essere tenuti ben distinti dai motivi di
cura, che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi
dell'art.   36  del  testo  unico,  fattispecie  che  viene  trattata
successivamente.
  L'assistenza  spetta  altresi'  ai  familiari a carico regolarmente
soggiornanti  e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di
stranieri  iscritti  al  Servizio  sanitario  nazionale,  nelle  more
dell'iscrizione    al   Servizio   stesso.   Si   ricorda   che   per
l'individuazione  dei  familiari  a  carico  si  deve far riferimento
all'art.  4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella
legge  3  settembre  1982,  n.  627. Tale articolo prevede che per la
determinazione  dei  familiari  a  carico,  ai  fini  dell'assistenza
sanitaria,  si  applicano le disposizioni di cui al testo unico sugli
assegni   familiari   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  maggio  1955,  n.  797, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  Si  ricorda  che  le  disposizioni  di  cui  al suddetto art. 4 del
decreto-legge n. 402/1982 sono definite norme per relationem e quindi
i  criteri  del  testo  unico sopraindicato hanno la sola funzione di
individuare  i  soggetti  aventi  diritto, a prescindere che vi sia o
meno  l'erogazione  al  titolare,  da  parte dell'INPS, degli assegni
familiari.
  Ai   fini   dell'esatta   individuazione   dei   soggetti  e  della
determinazione  dei  limiti  di  reddito per la vivenza a carico, che
vengono  aggiornati  annualmente, la U.S.L. puo' rivolgersi alla sede
territoriale dell'INPS.
  Deve  essere  sottolineato che l'iscrizione al S.S.N. del cittadino
straniero,  in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue
direttamente  al provvedimento emanato da un'altra amministrazione ma
ha   altresi'  valore  ricognitivo  e  non  costitutivo  del  diritto
all'assistenza  sanitaria,  proprio perche' il diritto insorge con il
verificarsi  dei  requisiti  e  dei  presupposti previsti dalla legge
(rilascio  del permesso di soggiorno per i motivi suindicati), pur in
assenza  di  iscrizione  alla U.S.L.. Conseguentemente in presenza di
tali  requisiti  e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche
d'ufficio,   all'iscrizione   al   S.S.N.   ma  altresi'  ad  erogare
immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Altra conseguenza
di  tale  principio  e'  che  il  rilascio del permesso di soggiorno,
purche'  la  richiesta  di  quest'ultimo sia stata presentata entro i
termini  previsti  dall'art.  5  del  testo  unico,  fa retroagire il
diritto   all'assistenza   sanitaria   dello   straniero,  in  quanto
regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia.
  Le  considerazioni  sopra  espresse  conducono quindi ad affermare,
tenuto  conto  che  il  permesso  di soggiorno deve essere rilasciato
prima  dell'iscrizione obbligatoria al S.S.N., che gli oneri relativi
alle  prestazioni  urgenti  ed essenziali eventualmente erogate ad un
cittadino   straniero,   in  attesa  del  rilascio  del  permesso  di
soggiorno,  possono  essere  riconosciuti  o  rimborsati dalla U.S.L.
territorialmente  competente,  una  volta  che sia stata formalizzata
l'iscrizione.
  Ai  sensi  dell'art. 42, comma 5, del regolamento di attuazione non
sono soggetti all' assicurazione obbligatoria:
    a) i  lavoratori  stranieri  individuati  dall'art.  27, comma 1,
lettere  a),  i),  q),  del  testo  unico, qualora non siano tenuti a
corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    b) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
  Si  deve  porre particolare attenzione sul comma 6 dell'art. 43 del
regolamento di attuazione, che disciplina l'addebito allo Stato delle
spese  relative a prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. a profughi
e  sfollati,  per  effetto  di  specifiche disposizioni di legge o in
attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del testo unico.
In  questi casi si dovra' pertanto procedere alla rilevazione sia dei
soggetti che delle prestazioni erogate dalla U.S.L.
  Si  fa  presente, infine, che a seguito dell'emanazione del decreto
legislativo  del  22 giugno  1999,  n.  230  "Riordino della medicina
penitenziaria"   (supplemento   ordinario   n.  132/L  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  165  del  16 luglio  1999), la tutela del diritto alla
salute   dei   detenuti   e   degli  internati,  compresi  quelli  di
cittadinanza   straniera,   rientra  nella  competenza  del  Servizio
sanitario  nazionale.  Tale normativa, dopo aver affermato parita' di
trattamento  e  piena  eguaglianza  di  diritti rispetto ai cittadini
liberi,  prevede  l'iscrizione  obbligatoria  al  S.S.N.  di  tutti i
cittadini  stranieri,  in  possesso  o meno del permesso di soggiorno
(art.  1, comma 5, del decreto legislativo n. 230/1999), ivi compresi
i detenuti in semiliberta' o con forme alternative di pena.
  In base all'art. 1, comma 6, della suddetta legge, tutti i detenuti
e   gli   internati   sono   altresi'   esclusi   dal  sistema  della
compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate dal S.S.N.
  Il  S.S.N.  assicura  in  particolare ai detenuti e agli internati:
interventi  di  prevenzione,  cura  e sostegno del disagio psichico e
sociale,  particolari  forme di assistenza in caso di gravidanza e di
maternita',  assistenza pediatrica e servizi di puericultura ai figli
delle  donne  detenute  o  internate  che, durante la prima infanzia,
convivono  con le madri negli istituti penitenziari. Si fa riserva di
inviare sulla specifica materia ulteriori direttive, facendo presente
che  l'art.  8  del  suddetto decreto legislativo n. 230/1999 prevede
che:
    1)  a  decorrere dal 1o gennaio 2000 sono trasferite al S.S.N. le
funzioni  sanitarie con riferimento ai soli settori della prevenzione
e dell'assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti;
    2)  il  trasferimento delle restanti funzioni sanitarie avverra',
dopo  l'avvio  del  graduale  trasferimento in via sperimentale delle
stesse  funzioni sanitarie, con i decreti di cui al comma 2 dell'art.
5 della legge 30 novembre 1998, n. 419.
  L'art.  34  del testo unico afferma parita' di diritti e doveri dei
cittadini  stranieri,  iscritti  obbligatoriamente  al  S.S.N., con i
cittadini  italiani  per  quanto  attiene  all'obbligo  contributivo,
all'assistenza  sanitaria  erogata  in  Italia  dal S.S.N. e alla sua
validita'  temporale. In ordine a tale affermata parita' si espongono
le seguenti precisazioni:
    1) in primo luogo si deve osservare che il decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446,  che ha istituito l'imposta sulle attivita'
produttive  (IRAP) ed un'addizionale regionale all'IRPEF, ha abolito,
con   decorrenza  1o gennaio  1998,  i  contributi  di  assicurazione
obbligatoria  al  Servizio  sanitario nazionale, procedendo quindi ad
una fiscalizzazione dei contributi stessi;
    2)   viene   ribadita   la   parita'  di  trattamento  in  ordine
all'erogazione  delle  prestazioni  sul  territorio  nazionale,  gia'
affermata,  d'altronde, in precedenti leggi quali la legge 25 gennaio
1990, n. 8, e la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  Si  deve  precisare riguardo al cittadino straniero con permesso di
soggiorno  per  richiesta di asilo che, non essendo stata data a tali
soggetti facolta' di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante
il  periodo  di  richiesta  di  asilo, le prestazioni sanitarie, sono
fornite  in  esenzione  dal  sistema  di compartecipazione alla spesa
assimilandoli ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento.
  Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria in territorio estero, da
una  parte,  si  deve  provvedere all'applicazione della legislazione
italiana  in  materia,  prevista per i cittadini italiani, dall'altra
devono   essere   rispettati   i   limiti   derivanti  dagli  accordi
internazionali,  multilaterali  o  bilaterali,  di  reciprocita'.  Di
conseguenza:
    a) in  caso  di permanenza fuori dal territorio italiano connesso
ad  un'attivita' lavorativa si applica la normativa di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, che all'art.
2  individua le categorie dei soggetti aventi diritto, in ordine alle
quali  si  deve,  altresi',  tener  conto delle direttive applicative
emanate da questo Ministero;
    b) in  caso  di  richiesta di cure all'estero il trasferimento e'
disciplinato  dalle  disposizioni  di  cui  al decreto ministeriale 3
novembre 1989;
    c) l'assistenza  disciplinata  dagli  accordi internazionali puo'
essere estesa agli stranieri solo qualora gli stessi accordi facciano
riferimento  alle  "persone  assicurate" e non richiedano il possesso
della  cittadinanza  italiana  o  comunitaria  ovvero  qualora  siano
espressamente  previsti  da  tali accordi (p. es.: il Regolamento CEE
1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori  subordinati,  ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari
che  si spostano all'interno della Comunita', si applica non soltanto
ai   lavoratori   che  abbiano  la  cittadinanza  comunitaria  ma  ai
lavoratori  apolidi o rifugiati politici, residenti nel territorio di
uno degli Stati membri, ed ai familiari a carico ed ai superstiti dei
lavoratori suddetti anche se di cittadinanza extracomunitaria);
    3)  la  parita',  per  quanto  riguarda  la  validita' temporale,
comporta   che  non  si  debba  piu'  procedere  al  rinnovo  annuale
dell'iscrizione  al  S.S.N.,  dovendosi  procedere alla cancellazione
contestualmente alla scadenza o alla revoca del permesso di soggiorno
o  in  caso  di  modifica del motivo del permesso di soggiorno da cui
consegua  il venire meno dell'obbligo dell'iscrizione al S.S.N., come
previsto dall'art. 42, comma 4, del regolamento di attuazione.
  In   ordine  all'iscrizione  al  Servizio  sanitario  nazionale  il
suddetto  art.  42  del  regolamento  di  attuazione  prevede  che lo
straniero,  in  relazione  alle norme sulle iscrizioni anagrafiche di
cui   all'art.   15  del  regolamento  di  attuazione,  e'  iscritto,
unitamente  ai  familiari  a  carico, negli elenchi degli assistibili
dell'unita'  sanitaria  locale  nel  cui  territorio  ha la residenza
anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora. Per luogo
di  effettiva dimora si intende il domicilio indicato nel permesso di
soggiorno,  fermo  restando quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8,
del testo unico.
  Si ricorda, in conformita' alle disposizioni gia' emanate da questo
Ministero   con  circolare  11 maggio  1984,  n.  1000.116  (Gazzetta
Ufficiale  30 aprile  1984,  n.  118), che l'indicazione del semplice
domicilio  era  e  rimane valida, ai fini dell'iscrizione alla U.S.L.
territorialmente   competente  per  tutta  la  durata  dell'attivita'
lavorativa,  nei  confronti dei lavoratori stagionali e frontalieri e
per  i  lavoratori  che  entrano  in  Italia con un contratto a tempo
determinato,  di durata inferiore all'anno; per gli stessi lavoratori
non   e',   infatti,   necessaria   l'acquisizione  della  residenza,
trattandosi di una permanenza temporanea sul territorio nazionale.
  L'iscrizione  cessa,  come  sopra  detto, alla data di scadenza del
permesso  di  soggiorno,  salvo il caso che l'interessato esibisca la
documentazione  comprovante  la richiesta del rinnovo del permesso di
soggiorno  o  il permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione cessa,
altresi',  per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di
soggiorno  ovvero  per  espulsione,  comunicati, ai sensi del comma 4
dell'art.  42 del regolamento di attuazione, alla U.S.L. a cura della
questura,   salvo   che   l'interessato  esibisca  la  documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
                      B) Iscrizione volontaria.
  Ai  sensi  dell'art.  34,  comma 3, del testo unico e dell'art. 42,
comma  6,  del  regolamento di attuazione, gli stranieri regolarmente
soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente
iscritti  al  S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di
malattia,  infortunio  e  per  la  maternita'  mediante la stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero,   valida   sul   territorio   nazionale,  ovvero  mediante
iscrizione facoltativa al S.S.N., estesa anche ai familiari a carico.
  In  merito  all'iscrizione  volontaria  devono  essere osservate le
seguenti  disposizioni,  tenuto conto di quanto previsto dal suddetto
comma 6 dell'art. 42 del regolamento di attuazione:
    1)  l'iscrizione  volontaria  e'  concessa solamente ai cittadini
stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo
il diritto dello studente o della persona alla pari che puo' chiedere
l'iscrizione anche per periodi inferiori;
    2)  lo  straniero  e' iscritto, unitamente ai familiari a carico,
negli  elenchi degli assistibili dell'unita' sanitaria locale nel cui
territorio  ha  la  residenza  anagrafica  ovvero,  in  caso di prima
iscrizione,  il  domicilio  indicato sul permesso di soggiorno, fermo
restando  il  disposto dell'art. 6, commi 7 e 8, del testo unico. Non
e'  richiesta  la  residenza anagrafica per gli studenti e le persone
alla  pari,  per  i  quali si fa riferimento all'effettiva dimora che
viene individuata nel domicilio indicato sul permesso di soggiorno;
    3) non e' consentita l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari
di  permesso  di  soggiorno per motivi di cura, per effetto di quanto
disposto  dall'art.  36  del  testo  unico, e per motivi turistici ai
sensi  di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli
5,  comma  3,  del  testo  unico  e  42,  comma 6, del regolamento di
attuazione;
  Hanno  diritto all'iscrizione volontaria oltre alle categorie degli
studenti  e  delle persone alla pari, che sono espressamente previste
dall'art. 34 del testo unico, coloro che sono titolari di permesso di
soggiorno  per  residenza  elettiva  e  non svolgono alcuna attivita'
lavorativa,  il  personale  religioso  ed altre categorie che possono
essere  individuate  per  esclusione  con  riferimento a quanto sopra
precisato in materia di iscrizione obbligatoria.
  L'iscrizione  volontaria  e', altresi', consentita, fatti salvi gli
accordi  internazionali  in  materia,  ai  dipendenti stranieri delle
organizzazioni  internazionali  operanti  in  Italia  e  al personale
accreditato  presso  rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari,
con  esclusione,  ovviamente,  del  personale  assunto a contratto in
Italia per il quale e' obbligatoria l'iscrizione al S.S.N.
  In materia di iscrizione volontaria si ricordano le disposizioni di
cui  all'art. 9, comma 7, ed all'art. 11, comma 3, del regolamento di
attuazione.   Tali  disposizioni  prevedono  che  il  richiedente  il
permesso  di soggiorno per il ritiro del permesso stesso deve esibire
alla  questura  la  documentazione  attestante  l'assolvimento  degli
obblighi  in  materia  sanitaria, previsti dall'art. 34, comma 3, del
testo unico.
  Di  conseguenza,  nei  casi  in  cui  sia  consentita  l'iscrizione
volontaria, l'unita' sanitaria locale, in base alla scheda rilasciata
dalla  questura  ai sensi del suddetto comma 7, dell'art. 9 del R.A.,
provvede  all'iscrizione  provvisoria del cittadino straniero, previo
versamento  del  relativo  contributo,  e  rilascia  allo  stesso  la
documentazione  attestante  l'iscrizione.  Tale  iscrizione  esplica,
peraltro,   la   sua   efficacia   e   quindi  e'  operante  ai  fini
dell'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  solo  a seguito della
presentazione  alla  U.S.L.  del  permesso di soggiorno. L'iscrizione
provvisoria,  pur  essendo  sottoposta  a condizione sospensiva, puo'
consentire  certamente  la  copertura  delle  prestazioni ospedaliere
urgenti ed essenziali fruite eventualmente durante tale periodo.
  In  attesa  dell'emanazione  del  decreto  sanita'-tesoro  previsto
dall'art.  34,  comma  3,  del  testo  unico,  che dovra' determinare
l'ammontare  del  contributo  relativo  all'iscrizione  volontaria al
S.S.N.. restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale
8 ottobre 1986 (Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1986, n. 261).
  Si ricorda, in proposito, che e' previsto un contributo forfettario
annuo, rispettivamente dall'art. 4 e dall'art. 5 del suddetto decreto
ministeriale, di L. 290.000, per lo studente privo di redditi diversi
da  borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, e di
L.  425.000  per la persona alla pari; tale contributo, peraltro, non
e'  valido qualora i suddetti soggetti abbiano familiari a carico. In
quest'ultimo  caso  il  titolare,  invece del contributo forfettario,
deve  versare il contributo previsto dall'art. 1 dello stesso decreto
ministeriale,  per  poter garantire la copertura anche ai familiari a
carico.
  Il  contributo  per  l'iscrizione  volontaria  e' valido per l'anno
solare,  dal  1o gennaio al 31 dicembre, non e' frazionabile e non ha
decorrenza   retroattiva,  proprio  perche'  l'iscrizione  ha  valore
costitutivo  del  diritto  all'assicurazione  sanitaria, a differenza
dell'assicurazione  obbligatoria  nella  quale  l'iscrizione  ha solo
valore ricognitivo.
  In  ordine  ai  livelli  di assistenza che devono essere assicurati
agli  iscritti si richiamano le disposizioni in materia di iscrizione
obbligatoria  per  quanto  riguarda la parita' di trattamento sia sul
territorio  nazionale  che all'estero. Tale parita', a modifica delle
disposizioni   precedentemente   emanate  con  circolare  n.  33  del
12 dicembre 1989, riguarda anche il trasferimento per cure all'estero
disciplinato dal decreto ministeriale 3 novembre 1989;
     II - Stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
  L'art. 35 del testo unico ed il relativo art. 43 del regolamento di
attuazione  disciplinano l'erogazione delle prestazioni sanitarie sia
agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti sul territorio nazionale,
non  tenuti  all'iscrizione obbligatoria ne' iscritti volontariamente
al  S.S.N.,  sia  agli  stranieri non in regola con le norme relative
all'ingresso  ed  al  soggiorno  (stranieri con permesso di soggiorno
scaduto, clandestini ecc.).
  A) Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
  Agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale vengono
assicurate   nelle   strutture  sanitarie  accreditate  dello  stesso
servizio:
    1.  le  prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in
regime  di  ricovero  o  di day hospital), per le quali devono essere
corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
    2.  le  prestazioni  sanitarie di elezione previo pagamento delle
relative tariffe.
  Le  tariffe  delle  prestazioni  sanitarie  sono  determinate dalle
regioni  e dalle provincie autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5
e  7,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni.
  L'attuale  legge,  contrariamente  alla  precedente  normativa, non
limita piu' alle prestazioni ospedaliere urgenti l'assistenza erogata
dal  S.S.N.  ai soggetti di cui trattasi, fermo restando il pagamento
preventivo,   da   parte   dell'interessato,   della   tariffa  della
prestazione    richiesta,   qualora   non   ricorrano   gli   estremi
dell'urgenza.
  Per  le  prestazioni  d'urgenza rimaste insolute l'unita' sanitaria
locale,  l'azienda  ospedaliera  o altra struttura accreditata devono
rivolgersi  per  il relativo rimborso alla prefettura, competente per
territorio, secondo le procedure gia' in vigore, ai sensi della legge
17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni.
  Rimangono  salvi,  ai sensi dell'art. 35, comma 2, del testo unico,
gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocita'
l'erogazione   dell'assistenza   sanitaria.  Per  gli  assicurati  da
istituzioni  estere,  portatori  di  formulari  previsti dai predetti
accordi, l'erogazione di prestazioni sanitarie continua, pertanto, ad
essere  disciplinata  dalle  norme  previste dagli stessi accordi. La
competenza  in  ordine  alla gestione delle posizioni assicurative di
questi   stranieri   e'  della  U.S.L.  nel  cui  territorio  avviene
l'erogazione  delle  prestazioni,  che viene individuata dagli stessi
accordi quale "istituzione competente". Conseguentemente, nel caso di
prestazioni erogate dall'azienda ospedaliera, la U.S.L. sopraindicata
deve provvedere a pagare alla stessa azienda le tariffe relative alle
prestazioni  erogate  allo  straniero  assicurato ed a richiederne il
rimborso secondo le procedure previste dagli stessi accordi.
B) Stranieri  non  in regola con le norme relative all'ingresso ed al
                             soggiorno.
  L'art.  35,  commi 3, 4, 5, e 6, del testo unico e l'art. 43, commi
2,   3,  4,  5  e  8,  del  regolamento  di  attuazione  disciplinano
l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale  non  in  regola  con  le norme relative all'ingresso ed al
soggiorno.
  Il  suddetto  comma  3, dell'art. 35 del testo unico in particolare
prevede  che  agli  stranieri  sopraindicati  sono  assicurate, nelle
strutture  pubbliche  e  private  accreditate del S.S.N., le seguenti
prestazioni sanitarie:
    1)   cure   ambulatoriali  ed  ospedaliere,  urgenti  o  comunque
essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio;
    2)  interventi  di  medicina  preventiva e prestazioni di cura ad
essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva,
individuati  nei  punti  a),  b), c), d), e) dello stesso comma 3, ed
esattamente:
      a) tutela  della  gravidanza  e della maternita' ai sensi delle
leggi  29  luglio  1975  n. 405 e 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto
ministeriale  6  marzo  1995  (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1995) e successive modificazioni ed integrazioni;
      b) tutela   della   salute   del  minore  in  esecuzione  della
Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27
maggio 1991, n. 176;
      c) vaccinazioni   secondo   la   normativa   e  nell'ambito  di
interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
      d) interventi di profilassi internazionale;
      e) profilassi,  diagnosi  e  cura  delle  malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
  A   favore   dei   suddetti  stranieri  si  applicano,  infine,  le
disposizioni  di  cui  al  "Testo  unico  delle  leggi  in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza",
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.
309  (supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale,  n.  255 del
31 ottobre  1990)  e  successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare:
    il  titolo  VIII  - capo II, anche in relazione a quanto disposto
dal  decreto  legislativo  22 giugno  1999  n.  230  (Riordino  della
medicina penitenziaria);
    il titolo X "Servizi per le tossicodipendenze";
    il titolo XI "Interventi preventivi, curativi e riabilitativi".
  In  ordine  alla  tipologia di prestazioni previste dal terzo comma
dell'art. 35 del testo unico si chiarisce che:
    per  cure  urgenti  si  intendono  le cure che non possono essere
differite  senza  pericolo  per  la  vita o danno per la salute della
persona;
    per  cure  essenziali  si  intendono  le  prestazioni  sanitarie,
diagnostiche  e  terapeutiche,  relative  a  patologie non pericolose
nell'immediato  e  nel  breve  termine,  ma  che nel tempo potrebbero
determinare maggiore   danno   alla  salute  o  rischi  per  la  vita
(complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).
  E'  stato,  altresi',  affermato  dalla  legge  il  principio della
continuita' delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare
all'infermo  il  ciclo  terapeutico e riabilitativo completo riguardo
alla possibile risoluzione dell'evento morboso.
  L'art.  35  del testo unico, pur affermando che di norma non esiste
il  principio della gratuita' delle prestazioni erogate dal S.S.N. ai
cittadini  non iscritti, prevede nel comma 4, che le prestazioni sono
erogate  senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti
qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote
di partecipazione alla spesa a parita' di condizioni con il cittadino
italiano.
  In  sede  di prima erogazione dell'assistenza, la prescrizione e la
registrazione delle prestazioni, nei confronti dei soggetti di cui al
comma  4, vengono effettuate, nei limiti indicati dall'art. 35, comma
3,  del  testo  unico,  assegnando  un  codice  regionale a sigla STP
(Straniero  temporaneamente  presente),  come  indicato nell'art. 43,
comma  3,  del regolamento di attuazione, che ha validita' semestrale
ed   e'  rinnovabile  in  caso  di  permanenza  dello  straniero  sul
territorio nazionale.
  Tale  codice  identificativo e' costituito da sedici caratteri: tre
caratteri  per  la  sigla  STP,  sei  caratteri costituiti dal codice
ISTAT,  relativo  alla regione ed alla struttura pubblica erogante le
prestazioni,  e sette caratteri come numero progressivo attribuito al
momento  del  rilascio. Il codice assegnato, riconosciuto su tutto il
territorio   nazionale,   deve   essere   utilizzato   sia   per   la
rendicontazione,  ai  fini  del  rimborso,  delle prestazioni erogate
dalle  strutture  accreditate del S.S.N., sia per la prescrizione, su
ricettario  regionale,  di farmaci erogabili, a parita' di condizioni
di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle
farmacie convenzionate.
  Lo  stato  di  indigenza  del soggetto, come previsto dall'art. 43,
comma  4,  del regolamento di attuazione, viene attestato, al momento
dell'assegnazione  del  codice  regionale  a  sigla  STP, mediante la
sottoscrizione  di  una  dichiarazione,  anch'essa valevole sei mesi,
redatta secondo lo schema allegato (allegato 1).
  Ai  sensi  del  suddetto  comma  4  dell'art. 43 del regolamento di
attuazione,  gli  oneri  relativi  alle  prestazioni sanitarie di cui
all'art.  35, comma 3, del testo unico, fruite dai suddetti stranieri
indigenti,  sono  a  carico  della  U.S.L. nel cui territorio vengono
assistiti,   anche   se   le  prestazioni  sono  erogate  da  Aziende
ospedaliere,  da istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e
da altri presidi accreditati.
  Lo  straniero  indigente,  non  in  regola  con  le  norme relative
all'ingresso   ed   al   soggiorno,   e'  esonerato  dalla  quota  di
partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per
quanto  concerne:  le  prestazioni  sanitarie  di  primo  livello, le
urgenze,  lo  stato  di  gravidanza, le patologie esenti o i soggetti
esenti  in  ragione  dell'eta'  o  in  quanto  affetti da gravi stati
invalidanti.  In  conformita' a quanto stabilito dal suddetto comma 4
dell'art.  43  del  Regolamento  di  attuazione  anche  le  quote  di
partecipazione  alla  spesa  non  versate  sono a carico della U.S.L.
competente per il luogo in cui le prestazioni sono erogate.
  L'art.  43,  comma  8, del regolamento di attuazione prevede che le
regioni individuano le modalita' piu' opportune per garantire le cure
essenziali  e  continuative,  che  possono essere erogate nell'ambito
delle  strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari
accreditati,  strutturati  in forma poliambulatoriale od ospedaliera,
eventualmente  in collaborazione con organismi di volontariato aventi
esperienza   specifica.   Tali   ipotesi   organizzative,  in  quanto
funzionanti  come  strutture  di  primo  livello,  dovranno  comunque
prevedere l'accesso diretto senza prenotazione ne' impegnativa.
  Ai  sensi  del  comma 5 dell'art. 35 del testo unico l'accesso alle
strutture  sanitarie  da  parte  dello straniero non in regola con le
norme  sul  soggiorno  non deve comportare alcun tipo di segnalazione
alle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  salvo  i  casi  in cui sia
obbligatorio  il  referto  a  parita'  di condizioni con il cittadino
italiano.  La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche
in   assenza  di  documenti  d'identita',  alla  registrazione  delle
generalita'  fornite  dall'assistito non solo perche' il beneficiario
delle  prestazioni  non puo', in linea di principio, rimanere anonimo
(p.  es.:  per.  l'accertamento  di  eventuali  responsabilita' degli
operatori  sanitari)  ma  anche  ai  fini  degli adempimenti previsti
dall'art.   4   del   regolamento   di  attuazione,  in  ordine  alle
comunicazioni,   previo   consenso  dell'interessato  salvo  che  sia
impossibilitato  a  farlo,  alla autorita' consolare del suo Stato di
appartenenza,  e  della  rilevazione dei casi di malattie infettive e
diffusive soggette a notifica obbligatoria.
  L'ultimo  comma  dell'art.  35  del testo unico prevede, in caso di
mancato   pagamento   delle   prestazioni  da  parte  dei  suindicati
stranieri, che al finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti
o  comunque  essenziali, ancorche' continuative, previste dal comma 3
dello  stesso  articolo,  provvede  il Ministero dell'interno, mentre
deve  essere finanziata con il Fondo sanitario nazionale l'erogazione
degli interventi di medicina preventiva e delle prestazioni sanitarie
di cui ai punti a), b), c), d), e) dello stesso comma 3.
  L'unita'  sanitaria  locale territorialmente competente, come sopra
individuata, avra' cura, pertanto, di richiedere:
    1) al Ministero dell'interno il rimborso relativo all'onere delle
prestazioni  ospedaliere  urgenti o comunque essenziali, per malattia
ed infortunio, e cioe' quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso
e  quelle  essenziali,  ancorche'  continuative, erogate in regime di
ricovero,  compreso  il  ricovero  diurno  (day  hospital), od in via
ambulatoriale;
    2)  alla  propria  regione  il  rimborso relativo all'onere delle
prestazioni  indicate nei punti a), b), c), d), e) del suddetto comma
3 dell'art. 35 del testo unico.
  Sono,  pertanto escluse dalla competenza del Ministero dell'interno
tutte  le  prestazioni  ospedaliere  di  profilassi,  diagnosi e cura
riferentisi  ad eventi morbosi correlati alle prestazioni esplicitate
nel   punto   2),   in   considerazione   della  necessaria  unicita'
dell'intervento,  che  deve  essere assicurato nei settori anzidetti,
peraltro,  gia' affermata nel punto e) dello stesso comma 3 dell'art.
35  del  testo  unico  con riguardo alla "profilassi, diagnosi e cura
delle  malattie  infettive",  e  della conseguente unificazione su un
unico centro di imputazione di spesa.
  In  considerazione  di  quanto  sopra  espresso  relativamente alle
categorie  di stranieri di cui ai punti A) e B) si evidenzia, quindi,
che mentre per le prestazioni sanitarie urgenti, erogate ai cittadini
stranieri  regolarmente  presenti sul territorio nazionale e lasciate
insolute,  si tratta di rimborso da parte del Ministero dell'interno,
che continua ad essere disciplinato dalla legge n. 6972 del 17 luglio
1890 e successive modificazioni, per le prestazioni di cui al comma 3
dell'art.  35  del  testo  unico, erogate agli stranieri in posizione
irregolare  e  lasciate insolute, si deve parlare di finanziamento da
parte del Ministero dell'interno o del Fondo sanitario nazionale.
  Questo   comporta   che  per  il  finanziamento  delle  prestazioni
ospedaliere  si  devono  osservare  procedure piu' semplificate, come
previsto  dall'art.  43  comma  5, del regolamento di attuazione, che
consistono  esclusivamente  nella  notifica  da parte della U.S.L. al
Ministero  dell'interno  o  alla regione di una prestazione urgente o
comunque  essenziale,  erogata  ad un soggetto che viene identificato
mediante  codice  regionale  STP,  con  l'indicazione della diagnosi,
dell'attestazione   della   urgenza   o   della  essenzialita'  della
prestazione e della somma di cui si chiede il rimborso.
  Per quanto riguarda il finanziamento della spesa da parte del Fondo
sanitario   nazionale  si  ricordano  i  provvedimenti  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE):
    deliberazione  del  5 agosto 1998 (Gazzetta Ufficiale, n. 228 del
30 settembre 1998). "Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente,
assistenza   sanitaria   agli   stranieri   presenti  sul  territorio
nazionale";
    deliberazione  del 21 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale, n. 210 del
7 settembre  1999)  "Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente,
assistenza   sanitaria   agli   stranieri   presenti  sul  territorio
nazionale".
  Si  precisa,  infine, che l'individuazione delle cure essenziali e'
di  esclusiva competenza del Ministero della sanita' e l'accertamento
della  essenzialita'  della  prestazione, come per l'urgenza, rientra
nell'ambito della responsabilita' del medico.
      III - Stranieri che entrano in Italia per motivi di cura
  L'art. 36 del testo unico e l'art. 44 del Regolamento di attuazione
disciplinano  l'ingresso  ed il soggiorno in Italia per cure mediche.
Sono previste tre distinte fattispecie.
1) Straniero  che  chieda  il  visto  di  ingresso per motivo di cure
                              mediche.
  Ai  fini del rilascio del visto da parte dell'ambasciata italiana o
del  Consolato  territorialmente  competente  deve  essere presentata
dall'interessato la seguente documentazione:
    a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che
indichi  il  tipo  di cura, la data di inizio e la durata presumibile
della stessa;
    b) attestazione  dell'avvenuto deposito, a favore della struttura
prescelta,  di  una  somma  a titolo cauzionale, in lire italiane, in
euro  o  in  dollari  statunitensi, pari al 30% del costo complessivo
presumibile delle prestazioni richieste;
    c) documentazione  comprovante, anche attraverso la dichiarazione
di un garante, la disponibilita' in Italia di risorse sufficienti per
l'integrale  pagamento  delle  spese  sanitarie, di quelle di vitto e
alloggio,  fuori  dalla  struttura  sanitaria,  e  di  rimpatrio  per
l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
Straniero  che  venga  trasferito  per  cure in Italia nell'ambito di
interventi  umanitari (ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c) del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992 n. 502, cosi' come modificato
          dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517).
  Tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per
cure in Italia, da parte del Ministero della sanita', di concerto con
il Ministero degli affari esteri, di cittadini stranieri residenti in
paesi    privi   di   strutture   sanitarie   idonee   ed   adeguate.
L'individuazione  dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra
nell'ambito della discrezionalita' politica dei due Ministri.
  Il   Ministero  della  sanita',  sulla  base  della  documentazione
acquisita,  provvede  ad  individuare  le  strutture che si ritengono
idonee,  all'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie richieste ed a
rimborsare  direttamente alle stesse strutture l'onere delle relative
prestazioni  sanitarie; non si puo' far luogo al rimborso delle spese
di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura sanitaria.
Straniero  che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di
intervento  umanitario  delle  regioni, (ai sensi dell'art. 32, comma
             15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
  Le  regioni,  nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale
ad  esse  destinata,  autorizzano,  d'intesa  con  il Ministero della
sanita',  le  unita'  sanitarie  locali  e  le aziende ospedaliere ad
erogare  prestazioni  di  alta  specializzazione,  che  rientrino  in
programmi assistenziali approvati dalle regioni, a favore di:
    a) cittadini  provenienti  da Paesi extracomunitari nei quali non
esistono    o    non    sono    facilmente   accessibili   competenze
medico-specialistiche   per   il   trattamento  di  specifiche  gravi
patologie  e  non  sono  in  vigore  accordi di reciprocita' relativi
all'assistenza sanitaria;
    b) cittadini  di  Paesi la cui particolare situazione contingente
non  rende  attuabili,  per  ragioni  politiche.  militari o di altra
natura   gli  accordi  in  vigore  per  l'erogazione  dell'assistenza
sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale.
  In  merito  all'assistenza sanitaria dei cittadini comunitari e dei
cittadini  stranieri  appartenenti a Stati con i quali sono in vigore
Accordi  internazionali  di  reciprocita',  saranno emanate, a breve,
specifiche   direttive   per   illustrare   le   modifiche  normative
intervenute nei suddetti settori.
  Questo  Ministero  si  riserva  di  inviare  ulteriori direttive in
relazione  ai  quesiti  che  saranno  posti da codesti assessorati in
ordine all'applicazione della normativa di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 e del relativo regolamento di attuazione.
                                                   Il Ministro: Bindi