IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  5 maggio 1918, n.
1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;
  Visto   il   regio  decreto  4  maggio  1925,  n.  653,  contenente
disposizioni  sugli  alunni,  esami  e  tasse  negli istituti medi di
istruzione;
  Visto  il  regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed in particolare
l'art. 137;
  Visto il regio decreto 22 novembre 1929, n. 2049;
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il quale sono
stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;
  Visto  il  regio  decreto  11 agosto  1933,  n.  1286,  concernente
l'ordinamento  degli  istituti per la formazione degli insegnanti per
le scuole di grado preparatorio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985,
n.  104,  con il quale sono stati approvati i programmi didattici per
la scuola primaria;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati
introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;
  Vista   la   legge   5 giugno   1990,   n.   148,   sulla   riforma
dell'ordinamento della scuola elementare;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14 aprile   1978   contenente
disposizioni sugli esami di idoneita' nella scuola media;
  Visto   il  decreto  ministeriale  9  febbraio  1979,  relativo  ai
programmi,  orari  d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media
statale;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 agosto 1981, concernente criteri
orientativi  per  le prove di esame di Stato per il conseguimento del
diploma  di  licenza della scuola media e modalita' dello svolgimento
della medesima;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, con cui e'
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione;
  Vista  la  legge  8 agosto  1995,  n. 352, concernente l'abolizione
degli esami di riparazione e di seconda sessione;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
degli  esami  di  stato  conclusivi  di corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, di seguito denominato regolamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249,  con  quale  e'  stato emanato il regolamento recante lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
  Vista  la  legge  20 gennaio  1999,  n.  9, contenente disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n.
323,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante norme per
l'attuazione   della   legge   20 gennaio   1999,  n.  9,  contenente
disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
  Visto  il decreto ministeriale 13 marzo 2000, n. 70, concernente il
modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9,
sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 22 aprile 1999, n. 110, concernente
il calendario scolastico per l'anno 1999-2000;
  Vista   l'ordinanza   ministeriale   n.  128  del  14 maggio  1999,
contenente  norme  per  lo  svolgimento degli scrutini ed esami nelle
scuole  statali  e  non  statali  di  istruzione  elementare, media e
secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  4 febbraio  2000,  n. 31, recante
istruzioni  e  modalita' organizzative e operative per lo svolgimento
degli  esami  di  Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria
superiore  nelle  scuole  statali e non statali per l'anno scolastico
1999/2000;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                         Scuola dell'obbligo
  1.  Le  disposizioni  concernenti  gli  scrutini  e gli esami nella
scuola elementare, nella scuola media e nelle scuole medie annesse ai
conservatori  di  musica  e  agli  istituti  d'arte,  di cui al testo
coordinato  dell'ordinanza  ministeriale  n. 65 del 20 febbraio 1998,
confermate dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 128/1999 citata
nelle premesse, sono confermate, per l'anno scolastico 1999-2000, con
le modifiche e integrazioni di seguito indicate.
  2. L'art. 9, comma 9, e' modificato come segue:
  "9. Per   quanto  riguarda  le  domande  di  ammissione  all'esame,
controfirmate  dall'esercente  la potesta' parentale, e la prescritta
documentazione,  si  applicano  le  norme  della  legge  n.  127  del
15 maggio  1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n. 349
del 7 agosto 1998, in materia di autocertificazione".
  3. L'art. 9, comma 13, ultimo periodo, e' modificato come segue:
  "13. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale
ricondotti  ad  ordinamento  per  effetto  del  decreto  ministeriale
6 agosto  1999,  la  commissione  d'esame  e' altresi' composta dagli
insegnanti di strumento musicale".
  4. L'art. 9, comma 40, e' modificato come segue:
  "40.  Ciascun  presidente  di commissione deve redigere, in duplice
copia,  al  termine della sessione, la scheda informativa di cui alla
circolare ministeriale 20 maggio 1999, n. 127. Una copia della scheda
informativa  deve  essere  inviata entro il 15 luglio al referente di
settore   delle   segreterie   tecniche  degli  ispettori  presso  le
sovrintendenze scolastiche. La seconda copia della scheda deve essere
trasmessa  al  provveditorato  secondo  tempi e le modalita' che ogni
provveditore  fissera' autonomamente. Ogni referente di settore fara'
pervenire    entro    il    30 novembre   alla   direzione   generale
dell'istruzione  secondaria  di  I grado un rapporto di sintesi sulle
informazioni raccolte dalle schede e basato sull'analisi svolta dagli
ispettori regionali".
  5. L'art. 9, comma 44, e' modificato come segue:
  "44.  Per  i corsi facoltativi autorizzati ai sensi della circolare
ministeriale  n.  304  del  10 luglio  1998 e per i corsi facoltativi
autonomamente  organizzati  dalla scuola, compresi quelli organizzati
in  collaborazione  con  soggetti  esterni, per l'insegnamento di una
seconda  lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui
alla circolare ministeriale n. 335 del 28 maggio 1997".
  6. Dopo l'art. 9, e' aggiunto il seguente art. 9-bis:
  "9-bis.  Certificazione  dell'obbligo  scolastico.  -  1. A ciascun
allievo   che   si   trovi  nella  condizione  di  essere  prosciolto
dall'obbligo  scolastico  e'  rilasciata  anche la certificazione, ai
sensi  dell'art.  1,  comma  4,  della  legge 20 gennaio 1999, n. 9 e
dell'art.  9  del  regolamento  di  attuazione  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, secondo il modello
adottato con decreto ministeriale n. 70 del 13 marzo 2000".