IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica; Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione; Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed in particolare l'art. 137; Visto il regio decreto 22 novembre 1929, n. 2049; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali; Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria; Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare; Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare; Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneita' nella scuola media; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale; Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalita' dello svolgimento della medesima; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con quale e' stato emanato il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme per l'attuazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2000, n. 70, concernente il modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, sull'elevamento dell'obbligo di istruzione; Vista l'ordinanza ministeriale 22 aprile 1999, n. 110, concernente il calendario scolastico per l'anno 1999-2000; Vista l'ordinanza ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999, contenente norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Vista l'ordinanza ministeriale 4 febbraio 2000, n. 31, recante istruzioni e modalita' organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 1999/2000; Ordina: Art. 1. Scuola dell'obbligo 1. Le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nella scuola elementare, nella scuola media e nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti d'arte, di cui al testo coordinato dell'ordinanza ministeriale n. 65 del 20 febbraio 1998, confermate dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 128/1999 citata nelle premesse, sono confermate, per l'anno scolastico 1999-2000, con le modifiche e integrazioni di seguito indicate. 2. L'art. 9, comma 9, e' modificato come segue: "9. Per quanto riguarda le domande di ammissione all'esame, controfirmate dall'esercente la potesta' parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le norme della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n. 349 del 7 agosto 1998, in materia di autocertificazione". 3. L'art. 9, comma 13, ultimo periodo, e' modificato come segue: "13. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto del decreto ministeriale 6 agosto 1999, la commissione d'esame e' altresi' composta dagli insegnanti di strumento musicale". 4. L'art. 9, comma 40, e' modificato come segue: "40. Ciascun presidente di commissione deve redigere, in duplice copia, al termine della sessione, la scheda informativa di cui alla circolare ministeriale 20 maggio 1999, n. 127. Una copia della scheda informativa deve essere inviata entro il 15 luglio al referente di settore delle segreterie tecniche degli ispettori presso le sovrintendenze scolastiche. La seconda copia della scheda deve essere trasmessa al provveditorato secondo tempi e le modalita' che ogni provveditore fissera' autonomamente. Ogni referente di settore fara' pervenire entro il 30 novembre alla direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato sull'analisi svolta dagli ispettori regionali". 5. L'art. 9, comma 44, e' modificato come segue: "44. Per i corsi facoltativi autorizzati ai sensi della circolare ministeriale n. 304 del 10 luglio 1998 e per i corsi facoltativi autonomamente organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati in collaborazione con soggetti esterni, per l'insegnamento di una seconda lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 335 del 28 maggio 1997". 6. Dopo l'art. 9, e' aggiunto il seguente art. 9-bis: "9-bis. Certificazione dell'obbligo scolastico. - 1. A ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall'obbligo scolastico e' rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n. 70 del 13 marzo 2000".