IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza n. 46/2000 dell'8 febbraio 2000 pronunciata dal
tribunale  di  Ivrea  (Torino)  che ha dichiarato il fallimento della
S.r.l. Diemme Industrie;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 febbraio 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diemme industrie,
sede  in  Torino,  unita' di Castellamonte (Torino), (NID 0001TO0011)
per  un  massimo  di  ventisei  unita'  lavorative, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 9 febbraio 2000 all'8 agosto 2000.