IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  in  particolare  l'art.  36, comma 16, il quale dispone che,
qualora  la  spesa per l'assistenza farmaceutica, erogata con oneri a
carico   del   Servizio   sanitario   nazionale,  escluso  l'ossigeno
terapeutico,  ecceda,  al netto dell'IVA, i limiti previsti dal comma
15  dello stesso articolo, le imprese titolari dell'autorizzazione al
commercio,  le  imprese  distributrici  e  le  farmacie sono tenuti a
versare  al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per
cento  dell'eccedenza,  ripartito sulla base delle quote di spettanza
sui prezzi di cessione dei medicinali;
  Visto  il  comma  4 dell'art. 68 della successiva legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  che ha introdotto il comma 16-bis dell'art. 36 della
legge  27 dicembre  1997,  n. 449, con il quale si e' disposto che il
pagamento  del suddetto contributo deve avvenire entro il 31 dicembre
1999 per l'anno 1998 e, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il
30 giugno  dell'anno  successivo, secondo modalita' da stabilirsi con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
  Visto  l'art.  29  della  legge  23 dicembre  1999,  n. 448, che ha
differito  al  30 giugno  2000  il termine di versamento a favore del
Servizio  sanitario  nazionale,  di  un acconto del contributo dovuto
rispettivamente   dalle   imprese   titolari  dell'autorizzazione  al
commercio,   dalle  imprese  distributrici,  e  dalle  farmacie,  per
ciascuno  degli  anni  1998  e  1999,  demandando  ad  un decreto del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
la  fissazione  del  termine  di  versamento del saldo del contributo
dovuto per i richiamati anni 1998 e 1999;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante norme
generali  sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento
per  l'amministrazione  del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  versamento  del  contributo  dovuto  dalle imprese titolari
dell'autorizzazione  al  commercio,  dalle  imprese  distributrici, e
dalle  farmacie,  ai  sensi  del comma 16 dell'art. 36 della legge 27
dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, e' eseguito entro
il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del prospetto di riparto previsto dal comma 16-bis
della predetta legge.
  2.  Per  gli  anni  1998  e 1999 l'acconto del contributo di cui al
comma  1,  come determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della
legge n. 448 del 1999, e' versato in un'unica soluzione dalle imprese
titolari  dell'autorizzazione  al  commercio  e  dalle  farmacie  nel
termine  previsto  dal  predetto  comma  1;  le imprese distributrici
versano  l'acconto  in  rate annuali di pari importo, di cui la prima
entro  il  termine  di  cui  al  citato  comma  1,  e  le  altre alle
corrispondenti   scadenze  annuali.  Con  successivo  decreto  verra'
fissato  il  termine  per il versamento a saldo del contributo dovuto
dalle   imprese  titolari  dell'autorizzazione  al  commercio,  dalle
imprese distributrici e dalle farmacie.
  3.  Le  somme dovute sono versate direttamente allo sportello della
sezione  di  tesoreria  provinciale dello Stato, secondo il domicilio
fiscale  dei soggetti interessati, previa compilazione della distinta
di  versamento  mod.  124T,  ovvero  mediante  versamento  sul  conto
corrente  postale intestato alla sezione medesima, con imputazione al
capitolo 3623 dell'entrata del bilancio dello Stato. Sul modello deve
essere riportato il codice fiscale del versante e l'anno per il quale
si effettua il versamento.