IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380,
che prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze
e' adottato il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 recante
"Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Sentita la Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Ritenuto, peraltro che non sembra opportuno introdurre al comma 3,
dell'articolo 3 l'inciso, suggerito dal Consiglio di Stato, relativo
alla deroga per l'accertamento dello stato di gravidanza, in quanto
anche tale accertamento deve essere effettuato entro un determinato
termine da fissare nel bando di concorso;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmessa con nota n. 3-7990/UCL del 18 aprile 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti gli aspiranti di
sesso maschile e femminile che partecipano ai concorsi per il
reclutamento nella Guardia di finanza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre
1999, n. 380 (Delega al Governo per l'istituzione del
servizio militare volontario femminile), e' il seguente:
"5. II Ministro della difesa e il Ministro delle
finanze per il personale del Corpo della Guardia di
finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano,
con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
le pari opportunita', la Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
del Corpo delle capitanerie di porto".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 1, comma 5, della legge n.
380/1999, si veda in nota al titolo.
- I testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), sono i seguenti:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".