IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  7  gennaio  2000,  n.  1, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni
urgenti  per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni    volte    ad   assicurare   la   continuazione   della
partecipazione  dei  contingenti italiani alle operazioni in corso in
Macedonia,  in  Albania, nei territori della ex Jugoslavia, ad Hebron
ed in Kosovo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
           Proroga della partecipazione militare italiana
                  a missioni internazionali di pace

  1.  Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
7  gennaio  2000,  n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare
alle  operazioni  in  Macedonia,  in  Albania, nei territori della ex
Jugoslavia,  a  Hebron  e in Kosovo, e' prorogato fino al 31 dicembre
2000.
  2. Al personale di cui al comma 1 l'indennita' di missione prevista
dal  regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura
del  90%  per  tutta  la  durata  del  periodo.  Detta  indennita' e'
corrisposta dal 1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei
cambi registrati nel periodo 1o dicembre 1999-1o maggio 2000.
  3.  Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale di cui al comma
1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186,
   al  personale  militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
   ed in Albania;
b) gli  articoli  3-bis,  commi  3  e  4,  3-quater,  commi  2  e  3,
   3-quinquies,   comma   2,  3-sexies,  comma  2,  e  3-septies  del
   decreto-legge   28   gennaio   1999,   n.   12,   convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1999, n. 77, al personale
   militare  che partecipa alle missioni internazionali nei territori
   della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
c) l'articolo  2,  commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999,
   n.  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999,
   n.  269,  al  personale  militare che partecipa alle operazioni in
   Kosovo ed in Macedonia.
  4.  Per  le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1,
il  Ministero  della  difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed
urgenza,  anche  in  deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia,  entro  un  limite  complessivo  di  lire 40.000 milioni, a
valere  sullo  stanziamento  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  in
relazione  alle  esigenze  di  costruzione  di  opere aggiuntive e di
acquisizione  dei  relativi  apparati  di  comunicazione,  presso gli
aeroporti  di  Dakovica  e  di  Pristina,  per le attivita' aeree del
settore   di   competenza   italiano,  nonche'  di  realizzazione  di
interventi   infrastrutturali  a  favore  dei  contingenti  impiegati
nell'area balcanica.