IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1255/1999,  che  ha sostituito il
regolamento  (CEE)  n.  804/68  del  Consiglio  del  27  giugno 1968,
relativo  dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il regolamento (CE) n. 2799/99 del 17 dicembre 1999, recante
modalita'  di  applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 in ordine
alla  concessione  di  un  aiuto  per  il  latte  scremato in polvere
destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di
tale  latte  scremato  in  polvere,  che ha codificato il regolamento
(CEE) n. 1725/79;
  Visto  il  decreto  ministeriale 4 ottobre 1995, che detta norme di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo, alla
soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in  agricoltura  (AGEA),  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ed in particolare l'art. 12, comma 1;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  legge  29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni
per    l'adempiamento   di   obblighi   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma
3;
  Considerato  che a norma dell'art. 22, paragrafo 4, del regolamento
(CE)  n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, gli Stati
membri devono stabilire il ritmo dei pagamenti dell'aiuto;
  Considerato  che  a  norma  dell'art.  25  del  regolamento (CE) n.
2799/1999  della Commissione del 17 dicembre 1999 puo' essere versato
un anticipo dell'aiuto purche' siano rispettate talune condizioni;
                              Decreta:
                               Art 1.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  22,  paragrafo  4 del regolamento (CE) n.
2799/1999  della  Commissione  del 17 dicembre 1999 l'AIMA procede al
pagamento degli aiuti con ritmo settimanale.
  2.  Per  la  richiesta di anticipo dell'aiuto ai sensi dell'art. 25
del  regolamento  (CE) n. 2799/1999 della Commissione del 17 dicembre
1999  e  per  la  costituzione  delle  relative  cauzioni  i soggetti
interessati devono attenersi alle disposizioni impartite dall'AIMA.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzettta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 giugno 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 92