IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, recante il
testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  d'intermediazione
finanziaria;
  Visto  in  particolare  l'articolo  37,  il  quale  prevede  che il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
determina  i  criteri  generali cui devono uniformarsi i fondi comuni
d'investimento  con  regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Commissione  nazionale  per le
societa' e la borsa;
  Considerata la difficolta' di reperire sul mercato una garanzia nei
termini previsti dall'articolo 17, comma 11, del decreto del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica del 24
maggio 1999, n. 228;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  non differenziare il regime dei fondi
immobiliari  ad  apporto  rispetto ai fondi immobiliari ordinari, ove
non strettamente necessario;
  Ritenuta  l'opportunita' di consentire l'avvicendamento di soggetti
diversi nell'incarico di valutazione dei fondi con apporto;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi, in data 17 aprile 2000;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in
data 11 maggio 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1

  L'ultimo  periodo  del  comma  10  dell'articolo 17 del decreto del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
del 24 maggio 1999, n. 228, e' soppresso.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art. 37, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, e' il seguente:
              "Art.  37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
          -   1.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  con regolamento adottato sentite
          la  Banca d'Italia e la Consob determina i criteri generali
          cui  devono  uniformarsi i fondi comuni di investimento con
          riguardo:
                a) all'oggetto dell'investimento;
                b)  alle  categorie  di  investitori cui e' destinata
          l'offerta delle quote;
                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
          chiusi   con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
          emissione  e  rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
                d) all'eventuale durata minima e massima.
              2.  Il  regolamento  previsto  dal  comma 1, stabilisce
          inoltre:
                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso;
                b)  i  casi  in  cui e' possibile derogare alle norme
          prudenziali  di contenimento e di frazionamento del rischio
          stabilite  dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
          qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
                c)   le   scritture  contabili,  il  rendiconto  e  i
          prospetti   periodici  che  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio  redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
          imprese  commerciali,  nonche'  gli obblighi di pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici;
                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
          risparmio  deve  chiedere l'ammissione alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato  dei certificati rappresentativi
          delle quote dei fondi;
                e)   i   requisiti   e   i   compensi  degli  esperti
          indipendenti  indicati  nell'art.  6,  comma 1, lettera c),
          numero 5)".
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  n.  490/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo dell'art. 17 del decreto del Ministro
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          del  24 maggio  1999, n. 228, recante: "Regolamento recante
          norme per la determinazione dei criteri generali cui devono
          essere  uniformati  i fondi comuni di investimento", vedasi
          in nota all'art. 2.