IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare
il riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei
criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza
dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu'
adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione
di disagio;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in
particolare l'articolo 1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio
di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in
materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i
soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione
all'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 3 e
definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando
criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di
incontro tra domanda e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari
intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione
giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "adolescenti", i minori di eta' compresa fra quindici e
diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani", i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino
a venticinque anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta'
eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in conformita' agli indirizzi dell'Unione
europea;
c) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di nuova occupazione da piu' di dodici mesi;
d) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione da piu' di dodici mesi;
e) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, gia'
precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita';
f) "stato di disoccupazione", la condizione del disoccupato o
dell'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento
di un'attivita' lavorativa;
g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale sono
individuati, in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c), d)
ed e) del comma 2, limiti massimi temporali di espletamento di
eventuale attivita' lavorativa compatibili con le condizioni definite
dalle predette lettere e possono altresi', al medesimo fine, essere
individuati limiti reddituali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), e' il seguente:
"Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di
soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e'
delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile
2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi
dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli
incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con
particolare riguardo all'esigenza di migliorarne
l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
misure degli interventi, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento
lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione
degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari
delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo
periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario
di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati
alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
di disagio.
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
"1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'art. 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla
legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni
e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al
collocamento e alle politiche attive del lavoro,
nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e
coordinamento dello Stato".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Nota all'art. 1:
- L'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e' il seguente:
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione
amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione
tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di
cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c),
delle parti sociali sulla base della rappresentativita'
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province
e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad
apposita struttura regionale dotata di personalita'
giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui
alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il
collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui
all'art. 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
"Centri per l'impiego ;
f) distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio-geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province della
gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti
alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di
raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli
obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle
amministrazioni provinciali.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".