IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure  approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto il regolamento  sul  servizio  metrico  approvato  con  regio
decreto 31 gennaio  1909,  n.  242,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 25 marzo  1997,  n.  77,  recante  dispo-sizioni  in
materia di commercio e di camere di com-mercio; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli  20  e
50, che stabiliscono il  conferimento  delle  funzioni  degli  uffici
metrici provinciali alle camere di commercio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
6 luglio 1999 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici  provinciali
da trasferire alle camere di commercio; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sulla   disciplina
dell'attivita' di Governo e  sull'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e in particolare l'articolo l7, commi 3 e 4; 
  Considerato che la citata legge n. 77/1997, all'articolo  3,  comma
4,  ha  delegificato  la  disciplina  normativa  della  verificazione
periodica,  prevedendo  che  le  modifiche   ed   integrazioni   alla
disciplina suddetta siano  adottate  mediante  decreti  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in  conformita'  ai
criteri stabiliti nel medesimo comma; 
  Sentito il Comitato centrale metrico in data 11 marzo 1999; 
  Esperita  la  procedura  d'informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di  notifica  83/189/CEE  recepita
con legge 21 giugno 1986,  n.  317,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988,  con
nota n. 19421, del 7 dicembre 1999; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto per "strumenti di  misura"  si
intendono  le  misure  di  capacita'  diverse  da  quelle  di  vetro,
terracotta e simili, nonche' gli strumenti per pesare o per  misurare
diversi dalle  misure  lineari,  la  cui  utilizzazione  riguarda  la
determinazione della  quantita'  e/o  del  prezzo  nelle  transazioni
commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
                              Note alle premesse:
              - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli articoli 20 e
          50 cosi' recitano:
              "Art.   20   (Funzioni   delle   camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite
          alle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  le  funzioni  esercitate  dagli uffici metrici
          provinciali  e dagli uffici provinciali per l'industria, il
          commercio  e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
          brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.
              2.   Presso   le   camere   di   commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  e' individuato un responsabile
          delle  attivita'  finalizzate alla tutela del consumatore e
          della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
          in  materia  di  controllo  di  conformita'  dei prodotti e
          strumenti  di  misura  gia'  svolti  dagli uffici di cui al
          comma 1".
              "Art.  50  (Accorpamenti  e  soppressioni  di strutture
          amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).
          -  1.  Sono  soppressi gli uffici metrici provinciali e gli
          uffici   provinciali   per   l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato.   Sono,   inoltre,   soppressi   gli  uffici
          periferici  gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione
          dello  sviluppo  per  il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere
          dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione
          stralcio.
              2.  Il  personale  e le dotazioni tecniche degli uffici
          metrici   provinciali   e   degli  uffici  provinciali  per
          l'industria,  il  commercio e l'artigianato sono trasferiti
          alle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          6 luglio  1999  individua  i beni e le risorse degli uffici
          metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio,
          come  disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112.
              - La  legge  23 agosto  1988,  n.  400, reca disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri. L'art. 17, commi 3 e 4, cosi'
          recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti  interministeriali ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              - La  direttiva  98/34/CE  che  prevede  una  procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni  tecniche  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee  L204/37 del 21 luglio
          1998.
              - La  legge  21 giugno  1986, n. 317, reca: "Attuazione
          della direttiva 83/189/CEE, come codificata dalla direttiva
          98/34/CE".