IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
    Visto  l'art.  3  della  legge  30 marzo  1981, n. 119, nel testo
sostituito  dall'art.  4  della  legge  14 novembre 1981, n. 645, che
prevede  l'emanazione  di  un  decreto  ministeriale per stabilire le
modalita',    i    termini    e    le    procedure,   per   l'inoltro
all'amministrazione  finanziaria,  da  parte  dell'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  e  degli  altri enti pubblici che erogano
redditi  da  pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali
e'  stato  rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della legge n.
119 del 1981 comprensivo dei dati necessari;
    Visto  l'art.  1  del  decreto  dirigenziale  del  2 marzo  1999,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n.
53 del 5 marzo 1999, con il quale e' stato approvato il mod. 770/1999
da presentare nel 1999 da parte dei sostituti d'imposta;
    Visto  il decreto dirigenziale del 19 aprile 1999, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  84  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  98 del
28 aprile  1999,  che stabilisce fra l'altro le modalita' e i termini
per  la  presentazione su supporti magnetici della dichiarazione mod.
770/1999;
    Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e 16 del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato  del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e le
attribuzioni dei dirigenti generali;
    Considerato che occorre stabilire, in armonia con le disposizioni
di  cui  ai  citati  decreti  dirigenziali  del  2 marzo  1999  e del
19 aprile  1999,  il  contenuto  e  le  caratteristiche  tecniche dei
supporti  magnetici  che  i suddetti enti devono inviare all'anagrafe
tributaria concernenti le erogazioni di pensioni effettuate nell'anno
d'imposta 1998;
    Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe tributaria vengano
comunicati  anche  i dati relativi ai conguagli a credito o a debito,
di  cui  all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999,  n.  164,  effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle
retribuzioni   corrisposte   a   dipendenti   che  si  siano  avvalsi
dell'assistenza fiscale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti
pubblici che erogano pensioni sono tenuti, per l'anno d'imposta 1998,
a  fornire  l'elenco  nominativo  dei soggetti nei cui confronti sono
state erogate pensioni su supporto magnetico.
    2.  Per  ciascuno dei predetti soggetti devono essere riportati i
dati  identificativi  e contabili secondo le caratteristiche tecniche
dei  supporti di cui all'allegato A al decreto dirigenziale 19 aprile
1999,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  84  alla Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1999, con il quale sono state stabilite
le  modalita'  e  i  termini per la presentazione della dichiarazione
mod. 770/1999.