IL   MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'   E   DELLA  RICERCA  SCIENTIFICA  E
                             TECNOLOGICA
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6;
    Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai  corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettere a) e b);
    Visto  il  decreto  ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono
stati   determinati  le  modalita'  e  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione  ai  corsi  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettere a) e b),
della citata legge n. 264;
    Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286, e, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e, in particolare, l'art. 46;
    Preso  atto  dell'offerta  formativa  potenziale deliberata dalle
singole  universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art.  3, comma 2, lettere a), b) e c), della richiamata legge n.
264;
    Vista la delibera in data 8 settembre 1998 con la quale il senato
accademico  dell'Universita'  degli  studi  "La  Sapienza" di Roma ha
confermato  la decisione di cui alle sedute del 5 e 22 giugno 1998 di
chiudere  gli  accessi  al  corso di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria per gli anni accademici 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;
    Visto   il   parere   espresso  dal  comitato  nazionale  per  la
valutazione   del   sistema  universitario,  reso  nella  seduta  del
15 giugno 2000;
    Vista la nota del Ministero della sanita' in data 28 giugno 2000,
con  cui  viene  individuato  il  fabbisogno  del  Servizio sanitario
nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999;
    Ritenuto  di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il
numero  dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai
corsi  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facolta' di
medicina  e  chirurgia, nonche' di disporre la ripartizione dei posti
stessi tra le universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Limitatamente  all'anno  accademico  2000/2001  il numero dei
posti  disponibili  a  livello  nazionale  per le immatricolazioni ai
corsi  di  laurea  in odontoiatria e protesi dentaria e' determinato,
sulla  base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie,
in  settecentottantotto  per gli studenti comunitari e non comunitari
residenti  in  Italia  di  cui  all'art.  39,  comma  5,  del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, e in diciotto per gli studenti
non   comunitari   residenti   all'estero  ed  e'  ripartito  tra  le
universita'   secondo   l'allegata  tabella,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
    2. Le  universita'  che  insistono  nella  stessa regione possono
concordare   un   diverso   numero   di   posti  disponibili,  previa
compensazione  tra  le  singole  sedi,  tale da garantire comunque il
rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.