IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997,
riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che
abroga la direttiva 84/466/Euratom;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il
proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e della
sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per gli
affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto legislativo definisce i principi generali
della radioprotezione delle persone per quanto riguarda le
esposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Il presente decreto legislativo si applica alle seguenti
esposizioni mediche:
a) esposizione di pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi
o trattamento medico;
b) esposizione di persone nell'ambito della sorveglianza
sanitaria professionale;
c) esposizione di persone nell'ambito di programmi di screening
sanitario;
d) esposizione di persone sane o di pazienti che partecipano
volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo
diagnostico o terapeutico;
e) esposizione di persone nell'ambito di procedure medico-legali.
3. Il presente decreto legislativo si applica inoltre alle
esposizioni di persone che coscientemente e volontariamente, al di
fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone
sottoposte a esposizioni mediche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita'
europee (GUCE).
Nota al titolo:
- La direttiva 97/43/Euratom e' pubblicata in GUCE n.
L. 180 del 9 luglio 1997.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998".
- Per la direttiva 97/43/Euratom si veda in nota al
titolo.
- La direttiva 84/466/Euratom e' pubblicata in GUCE n.
L. 265 del 5 ottobre 1984.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca:
"Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,
89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".