LA CONFERENZA UNIFICATA Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni; Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa il 25 febbraio 2000 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 68, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni relative all'obbligo di frequenza d'attivita' formative; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione dell'occupazione; Visto l'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei per l'impiego sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 1999 n. 200/C.U); Visto lo schema di regolamento di attuazione dell'art. 68, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 di disciplina degli adempimenti statali in materia di obbligo formativo, sul quale questa Conferenza in data odierna ha espresso parere; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati: Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane: Considerata la necessita' di stabilire un forte coordinamento fra istituzioni regionali e enti locali coinvolti nell'esercizio delle attivita' finalizzate al potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani, nonche' nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie; Ritenuto che per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi alla creazione di un sistema integrato scuola - lavoro, per la formazione dei giovani, risulta utile e necessario fissare criteri di riferimento univoci per tutto il territorio nazionale, in particolare in materia di assolvimento dell'obbligo di frequenza di attivita' formative; Considerato che tale obbligo puo' essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione sia nel sistema di istruzione scolastica, che in quello della formazione professionale di competenza regionale nonche' nell'esercizio dell'apprendistato; Considerata la complessita' e la rilevanza dell'intervento per il quale si ritiene indispensabile una program-mazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l'utilizzazione delle risorse a disposizione; Convengono: sui seguenti obiettivi relativi all'attuazione dell'obbligo di frequenza di attivita' formative previsto dall'articolo 68, della legge 17 maggio 1999, n. 144: l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attivita' formative, che puo' essere assolto anche nel sistema di formazione professionale regionale, e' da considerarsi un obiettivo primario e condiviso da parte di tutti i soggetti titolari di poteri decisionali in materia; i percorsi regionali di formazione, che si articolano in cicli formativi, devono assicurare anche misure di accompagnamento volte a favorire l'inserimento professionale dei giovani tenendo conto delle peculiarita' occupazionali locali; assicurare la diffusione di standard formativi omogenei in tutto il territorio nazionale ed adeguatamente certificati secondo le modalita', i tempi e i criteri fissati nel regolamento citato in premessa; individuare percorsi formativi personalizzati che tengano conto delle specificita' del soggetto nonche' delle specifiche esigenze dei soggetti portatori di handicap per i quali devono essere previste anche misure adeguate di sostegno volte a consentire la loro partecipazione alle iniziative di formazione; provvedere alla creazione di un sistema di rete di comunicazione, operante a livello regionale e interregionale, di notizie e informazioni utili per i giovani soggetti ad obbligo formativo fra scuole, agenzie formative e i servizi per l'impiego; quest'ultimi, nell'ambito delle loro competenze, predispongono misure idonee ad individuare percorsi formativi personalizzati; individuare le modalita' di assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato; promuovere intese fra regioni, province delegate e amministrazioni scolastiche volte a favorire l'integrazione fra percorsi scolastici e di formazione professionale; provvedere alla creazione di un sistema di monitoraggio effettuato dalle regioni, province e comuni sulla realizzazione degli interventi, sul livello qualitativo dei cicli formativi svolti nonche' sull' incidenza dei medesimi sui livelli occupazionali. Gli obiettivi sopra individuati sono realizzati con le modalita' di cui al documento allegato al presente accordo che ne costituisce parte integrante. Roma, 2 marzo 2000 Il Presidente Bellillo Il segretario della Conferenza Stato-regioni Carpani Il segretario della Conferenza Stato-regioni e autonomie locali Granelli