LA CONFERENZA UNIFICATA

  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  che  dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e'  unificata  per  le  materie e i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni;
  Visto  l'art.  9,  comma  2,  lettera c) del decreto legislativo 28
agosto  1997, n. 281 che prevede che la Conferenza unificata promuove
e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita'
montane,   al   fine   di  coordinare  l'esercizio  delle  rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune;
  Vista  la  proposta di accordo in oggetto, trasmessa il 25 febbraio
2000  dal  Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  68,  della  legge  17 maggio  1999,  n. 144, recante
disposizioni relative all'obbligo di frequenza d'attivita' formative;
  Vista  la  legge 24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di
promozione dell'occupazione;
  Visto  l'accordo  per  l'individuazione  degli  standard  minimi di
funzionamento  dei  per  l'impiego sancito dalla Conferenza unificata
nella seduta del 16 dicembre 1999 n. 200/C.U);
  Visto lo schema di regolamento di attuazione dell'art. 68, comma 5,
della  legge  17 maggio  1999, n. 144 di disciplina degli adempimenti
statali  in materia di obbligo formativo, sul quale questa Conferenza
in data odierna ha espresso parere;
  Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei
comuni  e  delle  comunita'  montane,  espresso  nel  corso di questa
seduta,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2,  del  richiamato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

                              Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:
  Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane:
  Considerata  la  necessita' di stabilire un forte coordinamento fra
istituzioni  regionali  e  enti locali coinvolti nell'esercizio delle
attivita'  finalizzate  al  potenziamento  della crescita culturale e
professionale  dei  giovani,  nonche'  nella  gestione  delle risorse
umane, strumentali e finanziarie;
  Ritenuto  che  per  la  realizzazione degli obiettivi fissati dalle
leggi vigenti, relativi alla creazione di un sistema integrato scuola
-  lavoro,  per la formazione dei giovani, risulta utile e necessario
fissare  criteri  di  riferimento  univoci  per  tutto  il territorio
nazionale,  in particolare in materia di assolvimento dell'obbligo di
frequenza di attivita' formative;
  Considerato che tale obbligo puo' essere assolto in percorsi, anche
integrati,  di  istruzione e formazione sia nel sistema di istruzione
scolastica,   che   in   quello  della  formazione  professionale  di
competenza regionale nonche' nell'esercizio dell'apprendistato;
  Considerata  la  complessita' e la rilevanza dell'intervento per il
quale  si  ritiene  indispensabile una program-mazione concordata fra
tutti  i  soggetti  coinvolti ed una concertazione interistituzionale
volta ad ottimizzare l'utilizzazione delle risorse a disposizione;
  Convengono:
    sui  seguenti  obiettivi  relativi all'attuazione dell'obbligo di
frequenza  di  attivita'  formative  previsto dall'articolo 68, della
legge 17 maggio 1999, n. 144:
      l'assolvimento   dell'obbligo   di   frequenza   di   attivita'
formative,  che  puo'  essere assolto anche nel sistema di formazione
professionale  regionale,  e' da considerarsi un obiettivo primario e
condiviso da parte di tutti i soggetti titolari di poteri decisionali
in materia;
      i  percorsi regionali di formazione, che si articolano in cicli
formativi,  devono assicurare anche misure di accompagnamento volte a
favorire  l'inserimento professionale dei giovani tenendo conto delle
peculiarita' occupazionali locali;
      assicurare  la  diffusione  di  standard  formativi omogenei in
tutto il territorio nazionale ed adeguatamente certificati secondo le
modalita',  i  tempi  e  i  criteri fissati nel regolamento citato in
premessa;
      individuare percorsi formativi personalizzati che tengano conto
delle specificita' del soggetto nonche' delle specifiche esigenze dei
soggetti  portatori  di  handicap  per i quali devono essere previste
anche  misure  adeguate  di  sostegno  volte  a  consentire  la  loro
partecipazione alle iniziative di formazione;
      provvedere   alla   creazione   di   un   sistema  di  rete  di
comunicazione,  operante  a  livello  regionale  e interregionale, di
notizie  e  informazioni  utili  per  i  giovani  soggetti ad obbligo
formativo  fra  scuole,  agenzie formative e i servizi per l'impiego;
quest'ultimi, nell'ambito delle loro competenze, predispongono misure
idonee ad individuare percorsi formativi personalizzati;
      individuare le modalita' di assolvimento dell'obbligo formativo
nell'apprendistato;
      promuovere    intese   fra   regioni,   province   delegate   e
amministrazioni  scolastiche  volte  a  favorire  l'integrazione  fra
percorsi scolastici e di formazione professionale;
      provvedere   alla  creazione  di  un  sistema  di  monitoraggio
effettuato dalle regioni, province e comuni sulla realizzazione degli
interventi,  sul  livello  qualitativo  dei  cicli  formativi  svolti
nonche' sull' incidenza dei medesimi sui livelli occupazionali.
  Gli obiettivi sopra individuati sono realizzati con le modalita' di
cui  al  documento  allegato  al  presente accordo che ne costituisce
parte integrante.
    Roma, 2 marzo 2000
                            Il Presidente
                              Bellillo

            Il segretario della Conferenza Stato-regioni
                               Carpani

                   Il segretario della Conferenza
                  Stato-regioni e autonomie locali
                              Granelli