Art. 1.
    I  distillatori,  riconosciuti  ai sensi del regolamento (CEE) n.
2046/89  e  del  decreto ministeriale 26 ottobre 1989, modificato dal
decreto  ministeriale  del  26 luglio 1990, ed i produttori che hanno
proceduto  alla distillazione nei propri impianti o negli impianti di
un  distillatore  riconosciuto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del
predetto   regolamento,   che  intendano  consegnare  all'A.I.M.A.  i
prodotti  ottenuti  dalla distillazione preventiva dei vini da tavola
di  produzione  nazionale di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n.
822/87  per  le  campagne  1997/1998  e  1998/1999, devono presentare
offerta  di vendita secondo le modalita' ed alle condizioni stabilite
dal presente disciplinare.
    Lo  stoccaggio  del  prodotto  potra'  avvenire solo nei depositi
degli  assuntori  che  hanno stipulato il contratto di assuntoria con
l'A.I.M.A. per la campagna in corso, o che abbiano ottenuto, da parte
dell'A.I.M.A., una proroga del predetto contratto.