IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa; Visti la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche ed integrazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani al quale sono state trasferite le attivita' produttive e commerciali gia' esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato a termini dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale, tra l'altro, sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi del quale con decreto ministeriale devono essere definiti i compiti delle unita' dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto presidenziale; Considerato che la competenza ad emanare decreti ministeriali della specie, come risulta dal parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 3 febbraio 1999, spetta ai titolari di uffici dirigenziali generali, in base al combinato disposto dall'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 16, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Ritenuta, a seguito del trasferimento all'ente tabacchi italiani delle attivita' produttive e commerciali, la necessita' di individuare le unita' di livello dirigenziale non generale e di definirne i compiti in stretta connessione con il complesso delle funzioni e attivita' di interesse generale che sono rimaste affidate all'amministrazione, nonche' con i nuovi compiti inerenti al controllo sulla circolazione dei prodotti da fumo; Considerato che e' stata fornita alle organizzazioni sindacali la prescritta informazione preventiva ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, seguita dall'esame congiunto effettuato nella riunione del 15 giugno 2000; Decreta: Art. 1. Posizioni dirigenziali di livello non generale delle strutture centrali 1. Le direzioni centrali sono articolate in divisioni, secondo quanto specificato nei seguenti articoli. 2. Presso ciascuna direzione centrale e' prevista una posizione di vice direttore centrale. Il vice direttore centrale, oltre alla funzione vicaria, assicura il coordinamento dell'azione delle divisioni della direzione centrale, nonche' dei dipendenti uffici periferici, secondo la delega ricevuta dal direttore centrale; puo' essere investito della supervisione di piu' divisioni, nonche' incaricato di funzioni ispettive. 3. Alle dirette dipendenze del direttore generale e' posto l'ufficio di seguito indicato con le relative attribuzioni: Ufficio del direttore generale: collegamento della direzione generale con il gabinetto e l'ufficio di segreteria del sig. Ministro e con gli altri uffici centrali del Ministero; collegamento con gli organi esterni in ordine alle problematiche di carattere generale; predisposizione di relazioni e studi nelle materie economico-finanziarie e di interesse generale; predisposizione di relazioni illustrative sulla situazione aziendale; relazioni pubbliche e rapporti con la stampa ed altri organi di informazione; coordinamento dell'attivita' per il controllo di gestione e delle altre attivita' di controllo e vigilanza di competenza dell'amministrazione.