IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli
scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro,  delle  funzioni  gia' attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'umanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti: nel caso in specie la continuata inattivita'
dell'assemblea  della  societa' cooperativa "M.C.M. a responsabilita'
limitata", con sede in Redecesio di Segrate (Milano);
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in  data 15 ottobre 1999 di ispezione ordinaria
eseguita   sull'attivita'   della   societa'  cooperativa  "M.C.M.  a
responsabilita' limitata", con sede in Redecesio di Segrate (Milano),
da  cui  risulta  che  la  medesima trovasi nelle condizioni previste
dall'art.  2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge
17  luglio  1975,  n.  400,  perche'  sussistono  le  seguenti cause:
l'impossibilita'   di   raggiungere   gli  scopi  per  cui  e'  stata
costituita,  il  mancato  deposito dei bilanci riferiti agli esercizi
dal 1992 al 1998 e l'assenza di patrimonio da liquidare;
  Visto  il  parere  favorevole  della  commissione  centrale  per le
cooperative  di  cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127,
datato 22 maggio 2000;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  "M.C.M." a responsabilita' limitata, con
sede  in  Redecesio  di  Segrate  (Milano), costituita per rogito del
notaio  dott.ssa  Raja  Giuliana  di  Milano  in data 30 giugno 1989,
repertorio  n. 134623/6203, registro societa' n. 296736, tribunale di
Milano,  posizione  B.U.S.C.  n.  13782/244975  e' sciolta, senza dar
luogo  a  nomina  di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544
del   codice  civile,  primo  comma,  parte  prima,  come  modificato
dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma
1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' non e' in condizione di
poter  raggiungere  gli  scopi  per  cui  e' stata costituita, per il
mancato  deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1992 al 1998
e perche' risulta l'assenza di patrimonio da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 5 luglio 2000
                                           p. Il dirigente: Cicchitti